Art. 40 Consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare fino al 31 dicembre 2013 le garanzie occupazionali gia' autorizzate fino al 30 aprile 2013 dall'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo e delle disposizioni di cui all'art. 25 della presente legge. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. Per le finalita' del comma 1 e' concesso un ulteriore contributo, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 7.200 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.2). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5. I consorzi di bonifica, per gli affidamenti legati alla riscossione dei contributi e dei canoni consortili, previsti dall'art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, non possono avvalersi di soggetti privati.