Art. 40 
 
                        Consorzi di bonifica 
 
  1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare fino al 31
dicembre 2013 le garanzie occupazionali gia' autorizzate fino  al  30
aprile 2013 dall'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2013,  n.  1,
nel rispetto delle disposizioni  previste  dal  medesimo  articolo  e
delle disposizioni di cui all'art. 25 della presente legge. 
  2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3.  Per  le  finalita'  del  comma  1  e'  concesso  un   ulteriore
contributo, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di
7.200 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.2). 
  4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  5.  I  consorzi  di  bonifica,  per  gli  affidamenti  legati  alla
riscossione  dei  contributi  e  dei  canoni   consortili,   previsti
dall'art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, non possono
avvalersi di soggetti privati.