Art. 40 Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi 1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento. 2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purche' attinenti alle funzioni regionali. 3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione. diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14. 4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 11. 5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti. 6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10. 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, universita' o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'art. 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). 8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attivita' aventi fine di lucro. 9. Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato d'importanza minore. 10. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalita' per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi. 12. Il regolamento, in particolare, disciplina: a) modalita' di organizzazione diretta degli eventi; b) eventi ammissibili e casi di esclusione; c) requisiti di ammissibilita' e criteri di valutazione delle proposte di eventi; d) modalita', termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi; e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti; f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi; g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo; h) controlli; i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi; j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo. 13. Con riferimento al Consiglio regionale: a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8; b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione). 14. Con riferimento alla Giunta regionale: a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5; b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato «Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale» e UPB 10.01.004 - 61430 denominato «Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura», annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilita' 25 marzo 2002, n. 3; c) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8; d) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale» e UPB 10.01.004 - 61620 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura», annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilita' 25 marzo 2002, n. 3. 15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni: a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni); b) art. 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)); c) art. 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).