Art. 40 
 
Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la  concessione
                            di contributi 
 
  1. Il presente  articolo  disciplina  l'organizzazione  diretta  di
eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi,
senza scopo di lucro, di carattere umanitario,  culturale,  sportivo,
artistico, scientifico e sociale, attinenti  allo  svolgimento  delle
funzioni regionali  e  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dallo
Statuto e dalla normativa statale di riferimento. 
  2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche  al  di  fuori
del territorio regionale, purche' attinenti alle funzioni regionali. 
  3. Nel rispetto di quanto previsto dai  commi  1  e  2,  la  Giunta
regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano
annualmente  i  rispettivi  programmi  relativi   all'organizzazione.
diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14. 
  4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 puo'
essere realizzata anche in collaborazione con altri enti  pubblici  e
privati senza scopo di lucro,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento di cui al comma 11. 
  5. I Servizi della Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale,
competenti   per   l'attuazione   del   presente   articolo,   curano
l'organizzazione diretta degli eventi nel  rispetto  della  normativa
statale in materia di appalti. 
  6. I Servizi della Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale,
competenti  per  l'attuazione  del  presente  articolo,  concedono  i
contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1  e  2,
secondo i criteri e con le  modalita'  previste  dal  regolamento  di
attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal
comma 10. 
  7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici  e
privati, universita' o istituti scolastici, fondazioni,  associazioni
riconosciute e non e comitati di cui all'art. 39 del  codice  civile,
cooperative  sociali  e  cooperative  iscritte   all'anagrafe   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). 
  8. I beneficiari  dei  contributi  non  devono  svolgere,  da  atto
costitutivo o da statuto, attivita' aventi fine di lucro. 
  9. Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la  concessione  di
contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di  stato
d'importanza minore. 
  10. Se la concessione dei contributi non rientra nella  fattispecie
di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza  del
Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della
normativa europea di riferimento e dell'art. 7 della legge  regionale
n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 
  11. Per l'attuazione del presente articolo il  Consiglio  regionale
approva, su proposta  della  Giunta  regionale,  il  regolamento  che
stabilisce criteri e modalita'  per  l'organizzazione  diretta  degli
eventi e la concessione dei contributi. 
  12. Il regolamento, in particolare, disciplina: 
    a) modalita' di organizzazione diretta degli eventi; 
    b) eventi ammissibili e casi di esclusione; 
    c) requisiti di ammissibilita' e  criteri  di  valutazione  delle
proposte di eventi; 
    d) modalita', termini e condizioni  per  la  presentazione  delle
proposte di eventi; 
    e)  istruttoria  delle  proposte  di  eventi,  formazione   delle
graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi  per  la
conclusione dei rispettivi procedimenti; 
    f)  rendicontazione  delle  spese   sostenute   ai   fini   della
liquidazione dei contributi concessi; 
    g) casi di  decadenza  dal  contributo  concesso,  e  revoca  del
provvedimento di concessione del contributo; 
    h) controlli; 
    i)  trasparenza  e  accesso  ai   provvedimenti   relativi   alla
concessione dei contributi; 
    j) ogni  ulteriore  aspetto  utile  all'attuazione  del  presente
articolo. 
  13. Con riferimento al Consiglio regionale: 
    a) per l'annualita' 2013 non si procede a  dare  attuazione  alle
previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 
    b) per le annualita' successive  al  2013,  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione dei commi 3,  4,  5,  6,  7  e  8  trovano  copertura
finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10,  del
bilancio  di  previsione   del   Consiglio   regionale,   annualmente
determinato ed iscritto ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello  Statuto
della Regione Abruzzo e dell'art. 3, comma 3 della legge regionale  9
maggio 2001, n. 18 (Consiglio  regionale  dell'Abruzzo,  autonomia  e
organizzazione). 
  14. Con riferimento alla Giunta regionale: 
    a) per l'annualita' 2013 non si procede a  dare  attuazione  alle
previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5; 
    b) per le annualita' successive  al  2013,  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione dei commi 3, 4  e  5  trovano  copertura  finanziaria
nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001  -
11430 denominato «Spese per l'organizzazione e  la  partecipazione  a
convegni,  congressi,  mostre  ed  altre   manifestazioni   afferenti
all'area della Presidenza della Giunta regionale» e UPB  10.01.004  -
61430 denominato «Spese per l'organizzazione e  la  partecipazione  a
convegni, congressi, mostre  ed  altre  manifestazioni  afferenti  al
settore della cultura», annualmente determinati ed iscritti con legge
di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilita'  25  marzo
2002, n. 3; 
    c) per l'annualita' 2013 non si procede a  dare  attuazione  alle
previsioni di cui ai commi 6, 7, 8; 
    d) per le annualita' successive  al  2013,  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione dei commi  6,  7,  8  trovano  copertura  finanziaria
nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001  -
11620 denominato «Contributi  ad  enti  pubblici  e  privati  per  la
collaborazione all'organizzazione di  convegni,  congressi  ed  altre
manifestazioni afferenti  all'area  della  Giunta  regionale»  e  UPB
10.01.004 - 61620 denominato «Contributi ad enti pubblici  e  privati
per la collaborazione all'organizzazione di  convegni,  congressi  ed
altre manifestazioni afferenti al settore della cultura», annualmente
determinati ed iscritti con legge di bilancio ai  sensi  della  legge
regionale di contabilita' 25 marzo 2002, n. 3. 
  15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata  in  vigore
della presente legge le seguenti disposizioni: 
    a)  legge  regionale  30  novembre  1973,  n.   43   (Norme   per
l'organizzazione,  l'adesione  e  la   partecipazione   a   convegni,
congressi ed altre manifestazioni); 
    b)  art.  7  della  legge  regionale  8  febbraio  2005,   n.   6
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2005
e pluriennale 2005-2007  della  Regione  Abruzzo  (Legge  finanziaria
regionale 2005)); 
    c) art. 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile  2003,  n.  7
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2003
e pluriennale 2003-2005  della  Regione  Abruzzo  (Legge  finanziaria
regionale 2003)).