Art. 40 
 
                          Libri obbligatori 
 
  1.   Gli   enti   del   Servizio   sanitario   regionale    tengono
obbligatoriamente i seguenti libri: 
    a)  il  libro-giornale,  che   rileva   ogni   registrazione   di
contabilita' generale; 
    b) il libro degli inventari; 
    c) il libro dei beni ammortizzabili; 
    d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale; 
    e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale. 
  2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione
di  tutte  le  attivita'  e  passivita'  relative  all'ente,  tenendo
distinte  quelle  attinenti   all'attivita'   sanitaria   da   quelle
concernenti i servizi socio-assistenziali. 
  3. All'interno del libro dei  beni  ammortizzabili  vanno  annotate
tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo
distinte  quelle  attinenti   all'attivita'   sanitaria   da   quelle
concernenti i servizi socio-assistenziali. 
  4.  Il  libro  delle  deliberazioni  del  Direttore   generale   e'
costituito  dalla  raccolta  degli  atti   adottati   dal   Direttore
nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione. 
  5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali
delle riunioni del Collegio sindacale. 
  6. Ulteriori  indicazioni  sui  libri  obbligatori  possono  essere
definite    dalla    Direzione    centrale    salute,    integrazione
socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.