Art. 40 Libri obbligatori 1. Gli enti del Servizio sanitario regionale tengono obbligatoriamente i seguenti libri: a) il libro-giornale, che rileva ogni registrazione di contabilita' generale; b) il libro degli inventari; c) il libro dei beni ammortizzabili; d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale; e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale. 2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attivita' e passivita' relative all'ente, tenendo distinte quelle attinenti all'attivita' sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali. 3. All'interno del libro dei beni ammortizzabili vanno annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo distinte quelle attinenti all'attivita' sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali. 4. Il libro delle deliberazioni del Direttore generale e' costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione. 5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali delle riunioni del Collegio sindacale. 6. Ulteriori indicazioni sui libri obbligatori possono essere definite dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.