Art. 40 
Modificazioni della legge provinciale 28  marzo  2003,  n.  4  (legge
  provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'art.  9  del
  decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n.  4-6/Leg.,
  concernente «Secondo regolamento stralcio di  attuazione  dell'art.
  38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in
  materia di governo dell'autonomia  del  Trentino),  concernente  la
  disciplina degli organi collegiali». 
  1. La lettera i) del comma 1 dell'art. 3  della  legge  provinciale
sull'agricoltura 2003 e' sostituita dalla seguente: 
  «i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali e'  richiesto  il
parere del comitato  tecnico  amministrativo  previsto  dall'art.  55
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26  (legge  provinciale
sui lavori pubblici 1993);». 
  2.   Nel   comma   3   dell'art.   10   della   legge   provinciale
sull'agricoltura 2003 le parole: «comitato  tecnico  per  il  settore
agricolo»    sono    sostituite     dalle     seguenti:     «comitato
tecnico-amministrativo previsto dall'art. 55 della legge  provinciale
sui lavori pubblici 1993». 
  3. L'art. 11  della  legge  provinciale  sull'agricoltura  2003  e'
abrogato. 
  4. All'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura  2003  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per potenziare  e  migliorare  il  patrimonio  zootecnico  la
Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attivita': 
      a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici; 
      b) l'espletamento dei test  di  determinazione  della  qualita'
genetica e della resa del bestiame; 
      c) la realizzazione di manifestazioni zootecniche; 
      d)  i  servizi  di  consulenza  alle  imprese  zootecniche  per
migliorare le prestazioni economiche e  ambientali,  con  riferimento
anche agli aspetti sanitari delle pratiche  zootecniche  e  a  quelli
connessi alla sicurezza delle aziende agricole; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per le attivita' previste dal comma 1,  lettera  a),  possono
essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento
della  spesa  ritenuta  ammissibile  alla   Federazione   provinciale
allevatori, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.  3,  comma  l,
della legge 15 gennaio 1991, n.  30  (Disciplina  della  riproduzione
animale). Per le attivita' previste dal comma 1, lettera b),  possono
essere concessi contributi fino alla misura massima del 70 per  cento
della spesa ritenuta ammissibile a  enti  o  organismi  operanti  nel
campo del settore zootecnico-lattiero  caseario.  I  contributi  sono
concessi  con  i  criteri  e  le  modalita'  stabiliti  dalla  Giunta
provinciale con propria deliberazione. Per le attivita' previste  dal
comma 1, lettere c) e  d),  la  Provincia  puo'  concedere  aiuti  ai
soggetti indicati nell'art. 2, comma 1,  lettere  a)  e  b),  tramite
l'affidamento del servizio a enti  o  organismi  esterni  selezionati
secondo le norme in materia di appalti pubblici.»; 
    c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: 
    «2-ter. La Provincia puo' avvalersi del  supporto  tecnico  della
Federazione provinciale  allevatori  o  di  altri  enti  o  organismi
qualificati  operanti  nel  settore  zootecnico  e  lattiero-caseario
nell'ambito  dell'istruttoria  per  la  concessione  dei   contributi
previsti da questa legge. 
    2-quater.  La  Provincia   puo'   concedere   all'allevatore   un
contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse
concernenti l'attuazione delle attivita' connesse alla  normativa  in
materia  d'identificazione   e   registrazione   degli   animali   in
applicazione e nei limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1760/2000  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  luglio  2000,   che
istituisce un sistema  di  identificazione  e  di  registrazione  dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  820/97
del  Consiglio.  Le   domande   di   agevolazione   sono   presentate
dall'allevatore   o   dalla   Federazione   provinciale   allevatori,
espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso
del contributo in nome e per conto del  socio.  L'aiuto  puo'  essere
concesso, secondo i criteri e le  modalita'  stabilite  dalla  Giunta
provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea
in materia di aiuti d'importanza  minore  (de  minimis)  nel  settore
della produzione dei prodotti agricoli. 
    2-quinquies.  La  Provincia  puo'  concedere  all'allevatore   un
contributo nella misura  massima  del  100  per  cento,  delle  spese
ammesse a salvaguardia dei capi di bestiame al  ritorno  dai  pascoli
estivi, per la prevenzione  di  parassitosi  trasmissibili  da  parte
della fauna  selvatica.  L'aiuto  puo'  essere  concesso,  secondo  i
criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti
previsti dalla disciplina dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti
d'importanza minore (de minimis) nel  settore  della  produzione  dei
prodotti  agricoli.  Le  domande  di  agevolazione  sono   presentate
dall'allevatore   o   dalla   Federazione   provinciale   allevatori,
espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso
del contributo in nome e per conto del socio.». 
  5. Al comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura
2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «mediante l'attuazione  della  difesa  passiva
delle produzioni agricole intensive o  pregiate,»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' per gli interventi previsti dall'art. 43-bis,»; 
    b) le parole: «del 65 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:
«delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea»; 
    c) le parole: «Il contributo totale, derivante dalla somma  degli
interventi provinciale e statale, non puo' superare il 65  per  cento
del  premio  assicurativo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Il
contributo   totale,   derivante   dalla   somma   degli   interventi
provinciale, statale e  dell'Unione  europea,  non  puo'  superare  i
limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.». 
  6. Il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura
2003 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per
i danni al bestiame puo' essere concesso un contributo fino al limite
massimo stabilito dalla normativa  dell'Unione  europea  a  copertura
delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i  danni  che
derivano dalle calamita' naturali, dalle avversita'  atmosferiche  ad
esse assimilabili, da altre avversita' atmosferiche o da epizoozie  e
per gli interventi previsti dall'art. 43 bis, che non sono ricompresi
nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali.». 
  7. L'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n.  4-6/Leg.
del 2014 e' abrogato. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi
4, 5 e 6 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.