Art. 40 
 
           Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 
     31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) 
 
  1.  L'art.  7  della  legge  regionale  n.  33/2006  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Istituzioni di interesse regionale). -  1.  E'  istituito,
presso  la  Giunta  regionale,  il  registro  delle  istituzioni   di
interesse regionale in cui sono  iscritti  i  soggetti  ai  quali  la
Regione riconosce la qualifica di istituzioni di interesse regionale. 
  2. Sono iscritti d'ufficio al registro di cui al comma 1: 
    a) l'Accademia ligustica di belle arti di Genova; 
    b) la Societa' ligure di storia patria; 
    c) l'Accademia lunigianese di scienze «G. Capellini»; 
    d) la Fondazione civico museo biblioteca dell'attore; 
    e) l'Accademia ligure di scienze e lettere; 
    f) l'Istituto internazionale di studi liguri; 
    g) le altre istituzioni gia' iscritte al registro di cui al comma
1 al 31 dicembre 2015. 
  3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e i criteri necessari
per il riconoscimento di nuovi soggetti ai  fini  dell'iscrizione  di
cui al comma 1. 
  4. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di
cui  al  presente  articolo  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
istituzionali, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale  di  cui
all'art. 10 e a tal fine la Giunta  regionale  stabilisce  criteri  e
modalita' per la concessione degli stessi.».