Art. 40 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) 1. L'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Istituzioni di interesse regionale). - 1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro delle istituzioni di interesse regionale in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di istituzioni di interesse regionale. 2. Sono iscritti d'ufficio al registro di cui al comma 1: a) l'Accademia ligustica di belle arti di Genova; b) la Societa' ligure di storia patria; c) l'Accademia lunigianese di scienze «G. Capellini»; d) la Fondazione civico museo biblioteca dell'attore; e) l'Accademia ligure di scienze e lettere; f) l'Istituto internazionale di studi liguri; g) le altre istituzioni gia' iscritte al registro di cui al comma 1 al 31 dicembre 2015. 3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e i criteri necessari per il riconoscimento di nuovi soggetti ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1. 4. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale di cui all'art. 10 e a tal fine la Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' per la concessione degli stessi.».