Art. 41. Disposizioni varie 1. La giunta regionale e' autorizzata a rinnovare per il periodo 2008-2010, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'art. 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche. 2. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi in materia di sostegno alle imprese del Lazio, Banca Impresa Lazio S.p.a. puo' utilizzare una porzione non eccedente il 10 per cento della dotazione del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, al fine di imputarla, al verificarsi delle condizioni e con le modalita' stabilite con apposita convenzione integrativa della convenzione di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 9/2005, quale strumento finanziario costituente il proprio patrimonio di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa del settore bancario. 3. All'art. 1, comma 25, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla finanza etica regionale, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»; b) le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti: «a) societa' di persone e ditte individuali, costituite e gia' operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti sia a contrastare l'economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilita', l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici; b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali; c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non piu' di ventiquattro mesi, nonche' conviventi, familiari e non, di detenuti.». 4. All'art. 39, comma 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, le parole: «per l'applicazione del citato limite massimo in relazione alle tipologie organizzative ed all'entita' delle competenze delle suddette agenzie ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «per la determinazione del trattamento economico dei suddetti dirigenti, all'interno del citato limite massimo, in relazione al numero dei dipendenti e all'entita' dei bilanci di competenza delle agenzie e degli enti». 5. Il comma 1 dell' art. 24 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo al piano di attivita' per l'assistenza tecnica ai programmi comunitari, e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'utilizzo della disponibilita' di cui al capitolo T19552, il Bic Lazio S.p.a. predispone annualmente un piano di attivita' che prevede un supporto di assistenza tecnica alla direzione sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, anche attraverso una segreteria operativa gia' istituita presso gli uffici regionali, allo scopo di garantire: a) il supporto tecnico-specialistico ai progetti in chiusura approvati nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III, programmazione 2000-2006; b) l'assistenza tecnica interdisciplinare alle attivita' finalizzate alla definizione di una programmazione integrata e coerente con gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari, in vista dell'avvio della cooperazione territoriale 2007-2013.». 6. Il comma 10 dell'art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all'applicazione delle modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione), e' sostituito dal seguente: «10. Le modifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4 nonche' al comma 6, lettera a) sono applicate in via sperimentale a partire dal bilancio di previsione per l'anno 2008 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione 2009 previa verifica della fase sperimentale in sede di commissione consiliare competente.». 7. La denominazione del capitolo R31527 e' sostituita dalla seguente: «Spese per la gestione della Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo - legge regionale 10/2006, art. 1, comma 59.». 8. Per il finanziamento alla provincia di Roma del «Progetto per Rignano Flaminio», attivato come risposta di sostegno, consulenza e mediazione sociale rivolto alle famiglie e ai docenti e ai bisogni dei bambini coinvolti nella vicenda giudiziaria, viene istituito un nuovo capitolo nell'ambito dell'UPB F17, per l'esercizio finanziario 2007, denominato «Progetto per Rignano Flaminio» con uno stanziamento pari a 56.000,00 euro, alla cui copertura si provvede mediante una riduzione dello stanziamento del capitolo F21524. 9. Per il finanziamento dei contributi alle universita' popolari, ai sensi di quanto statuito con legge regionale 2 aprile 2007, n. 4 (Disciplina delle universita' popolari) viene istituito nell'ambito dell'UPB F17, per l'esercizio finanziario 2007, il capitolo denominato «Contributi regionali alle universita' popolari». 10. All'art. 19 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo alla modifica della legge istitutiva della sezione Latina-Frosinone dell'istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La denominazione del capitolo H22502 e' sostituita dalla seguente: "Finanziamento all'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina e per l'acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti."»; b) al comma 2 le parole: «alla ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.». 11. La lettera e), comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e' sostituita dalla seguente: «e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) ad eccezione degli artt. 13, 14, 15 e 16.». 12. La modifica apportata dal comma 11 comporta la reviviscenza dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 14 della legge regionale n. 52/1980. 13. Dopo il comma 11 dell'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, concernente il riordino del Servizio sanitario regionale e' aggiunto il seguente: «11-bis. I comuni hanno l'obbligo di immettere la comunione delle aziende sanitarie locali del Lazio nel possesso dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonche' della rendicontazione economica dalla data del 1 luglio 1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni, esercita i poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato, che provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti». 14. I contributi previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche, sono concessi nel rispetto del regolamento comunitario relativo agli aiuti d'importanza minore «de minimis» e dell'art. 57, relativo ai criteri per l'accesso delle imprese ai finanziamenti, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27. 15. Al fine di realizzare il Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, il capitolo F16509 assume la nuova denominazione: «Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, art. 78) e dell'anagrafe degli edifici civili a valenza storica, artistica, archeologica ed ambientale». 16. Gli oneri di cui al progetto denominato «Patto per Roma Sicura» gravano nel triennio 2007-2009 sul capitolo C12109; tali oneri possono essere finalizzati ad iniziative di accoglienza, integrazione sociale e riqualificazione territoriale. 17. La Regione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, partecipa alla costituzione della fondazione senza fini di lucro, denominata «Angelo Frammartino», al fine di promuovere i principi ed i valori della pace, della solidarieta', della convivenza e dei diritti fondamentali della persona umana, gli oneri connessi gravano per l'esercizio finanziario 2007 sul capitolo R31503 per 100.000,00 euro. 18. L'Artigiancredito del Lazio S.c.r.l. e' autorizzata, con conforme determinazione della direzione attivita' produttive, ad utilizzare le economie derivanti dall'art. 92 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al contributo straordinario a favore di imprese artigiane, per consentire il miglior svolgimento delle attivita' in convenzione con la Regione per l'attuazione dell'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane). 19. La lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio) e' abrogata. 20. Nell'ambito dell'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del Litorale del Lazio approvato con deliberazione del consiglio regionale del 31 luglio 2003, n. 143, sono possibili trasferimenti di risorse tra i vari assi del citato programma, contenuti nel limite del 20 per cento dell'importo complessivo stanziato per l'attuazione del programma stesso. Il trasferimento di tali risorse e' effettuato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia previste dalla legge regionale n. 1/2001. 21. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle agevolazioni alle universita' agrarie, le parole: «, dall'art. 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente il recupero di edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico» sono soppresse.