Art. 41.
                         Disposizioni varie

1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata a rinnovare per il periodo
2008-2010,  salvo  ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'art.
29  della  legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse
automobilistiche.  2.  Allo  scopo di favorire il perseguimento degli
obiettivi  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  del Lazio, Banca
Impresa Lazio S.p.a. puo' utilizzare una porzione non eccedente il 10
per  cento della dotazione del Fondo per il sostegno del credito alle
imprese  del  Lazio di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale
17  febbraio  2005,  n. 9, al fine di imputarla, al verificarsi delle
condizioni  e  con  le  modalita'  stabilite con apposita convenzione
integrativa della convenzione di cui all'art. 20, comma 2 della legge
regionale  n.  9/2005,  quale  strumento  finanziario  costituente il
proprio patrimonio di vigilanza, nel rispetto della vigente normativa
del settore bancario.
3.  All'art. 1, comma 25, della legge regionale 18 settembre 2006, n.
10, relativo alla finanza etica regionale, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)  all'alinea  la  parola:  «quattro»  e' sostituita dalla seguente:
«tre»;
b) le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a)  societa'  di  persone  e  ditte  individuali,  costituite e gia'
operanti,  ovvero in fase di avvio d'impresa, volti sia a contrastare
l'economia   sommersa   sia   a  sostenere  la  nuova  occupabilita',
l'autoimpiego   e   l'inclusione  di  lavoratrici  e  lavoratori  con
contratti atipici;
b)  crediti  di  emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari
dell'individuo,   quali   la  casa,  la  salute  e  i  beni  durevoli
essenziali;
c)  sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra
muraria,  ex  detenuti,  da  non  piu'  di ventiquattro mesi, nonche'
conviventi, familiari e non, di detenuti.».
4.  All'art.  39, comma 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n.
16,  relativo al trattamento economico dei dirigenti, le parole: «per
l'applicazione  del citato limite massimo in relazione alle tipologie
organizzative  ed all'entita' delle competenze delle suddette agenzie
ed  enti»  sono sostituite dalle seguenti: «per la determinazione del
trattamento  economico dei suddetti dirigenti, all'interno del citato
limite  massimo,  in relazione al numero dei dipendenti e all'entita'
dei bilanci di competenza delle agenzie e degli enti».
5.  Il  comma 1 dell' art. 24 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n.  10,  relativo  al  piano di attivita' per l'assistenza tecnica ai
programmi comunitari, e' sostituito dal seguente:
«1.  Ai  fini  dell'utilizzo  della disponibilita' di cui al capitolo
T19552,  il  Bic  Lazio  S.p.a.  predispone  annualmente  un piano di
attivita'   che  prevede  un  supporto  di  assistenza  tecnica  alla
direzione  sviluppo  economico, ricerca, innovazione e turismo, anche
attraverso  una segreteria operativa gia' istituita presso gli uffici
regionali, allo scopo di garantire:
a)   il   supporto  tecnico-specialistico  ai  progetti  in  chiusura
approvati   nell'ambito   del  programma  di  iniziativa  comunitaria
INTERREG III, programmazione 2000-2006;
b)  l'assistenza tecnica interdisciplinare alle attivita' finalizzate
alla  definizione  di una programmazione integrata e coerente con gli
obiettivi  regionali,  nazionali  e  comunitari,  in vista dell'avvio
della cooperazione territoriale 2007-2013.».
6.  Il  comma 10 dell'art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2006,
n. 27, relativo all'applicazione delle modifiche alla legge regionale
20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilita' della Regione), e' sostituito dal seguente:
«10.  Le  modifiche  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 nonche' al comma 6,
lettera  a) sono applicate in via sperimentale a partire dal bilancio
di  previsione  per l'anno 2008 e, in via definitiva, con il bilancio
di previsione 2009 previa verifica della fase sperimentale in sede di
commissione consiliare competente.».
7. La denominazione del capitolo R31527 e' sostituita dalla seguente:
«Spese  per  la  gestione  della  Fondazione  Casa  delle Regioni del
Mediterraneo - legge regionale 10/2006, art. 1, comma 59.».
8.  Per  il  finanziamento  alla  provincia di Roma del «Progetto per
Rignano  Flaminio»,  attivato come risposta di sostegno, consulenza e
mediazione  sociale  rivolto  alle famiglie e ai docenti e ai bisogni
dei  bambini  coinvolti nella vicenda giudiziaria, viene istituito un
nuovo  capitolo nell'ambito dell'UPB F17, per l'esercizio finanziario
2007, denominato «Progetto per Rignano Flaminio» con uno stanziamento
pari  a  56.000,00  euro, alla cui copertura si provvede mediante una
riduzione dello stanziamento del capitolo F21524.
9.  Per il finanziamento dei contributi alle universita' popolari, ai
sensi  di  quanto  statuito  con  legge regionale 2 aprile 2007, n. 4
(Disciplina  delle  universita' popolari) viene istituito nell'ambito
dell'UPB   F17,   per   l'esercizio  finanziario  2007,  il  capitolo
denominato «Contributi regionali alle universita' popolari».
10.  All'art.  19  della  legge  regionale  17  febbraio 2005, n. 10,
relativo   alla   modifica   della  legge  istitutiva  della  sezione
Latina-Frosinone  dell'istituto  zooprofilattico sperimentale Lazio e
Toscana, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.   La  denominazione  del  capitolo  H22502  e'  sostituita  dalla
seguente:  "Finanziamento  all'istituto  zooprofilattico sperimentale
delle  Regioni  Lazio  e  Toscana  per  la  istituzione delle sezioni
provinciali di Frosinone e Latina e per l'acquisto e ristrutturazione
della sede della sezione provinciale di Rieti."»;
b)  al  comma  2  le  parole: «alla ristrutturazione della sede della
sezione   provinciale  di  Rieti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale
di Rieti.».
11. La lettera e), comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 3 marzo
2003,  n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di
strutture  e  all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie,
di   accreditamento  istituzionale  e  di  accordi  contrattuali)  e'
sostituita dalla seguente:
«e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni
amministrative  in  materia  di igiene e sanita' pubblica e vigilanza
sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833) ad eccezione degli artt. 13, 14, 15 e 16.».
12.  La  modifica apportata dal comma 11 comporta la reviviscenza dei
commi  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto  dell'art.  14 della legge
regionale n. 52/1980.
13.  Dopo  il  comma  11 dell'art. 24 della legge regionale 16 giugno
1994, n. 18, concernente il riordino del Servizio sanitario regionale
e' aggiunto il seguente:
«11-bis.  I  comuni  hanno  l'obbligo di immettere la comunione delle
aziende  sanitarie  locali  del  Lazio nel possesso dei beni immobili
trasferiti  ai  sensi  del  presente articolo mediante consegna degli
stessi  da  effettuarsi  con  apposito  verbale corredato di tutta la
documentazione  riguardante  gli stessi nonche' della rendicontazione
economica  dalla  data  del  1  luglio  1994.  La Regione, in caso di
mancato   adempimento   da   parte  dei  comuni,  esercita  i  poteri
sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato,
che  provvede,  entro  sessanta  giorni  dalla  nomina,  a  tutti gli
adempimenti  conseguenti.  Le relative spese sono a carico dei comuni
inadempienti».
14. I contributi previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9
(Interventi   regionali   in   favore  delle  cooperative  integrate.
Modifiche  alla  legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive
modifiche,  sono  concessi  nel  rispetto del regolamento comunitario
relativo  agli aiuti d'importanza minore «de minimis» e dell'art. 57,
relativo  ai  criteri  per  l'accesso delle imprese ai finanziamenti,
della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.
15.  Al  fine di realizzare il Nodo regionale dell'anagrafe nazionale
dell'edilizia   scolastica,   il  capitolo  F16509  assume  la  nuova
denominazione:  «Nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia
scolastica  (Legge  regionale  28  aprile  2006,  n.  4,  art.  78) e
dell'anagrafe  degli  edifici  civili  a  valenza storica, artistica,
archeologica ed ambientale».
16.  Gli  oneri di cui al progetto denominato «Patto per Roma Sicura»
gravano  nel  triennio  2007-2009  sul  capitolo  C12109;  tali oneri
possono essere finalizzati ad iniziative di accoglienza, integrazione
sociale e riqualificazione territoriale.
17.  La  Regione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, partecipa alla
costituzione della fondazione senza fini di lucro, denominata «Angelo
Frammartino»,  al  fine  di  promuovere  i principi ed i valori della
pace, della solidarieta', della convivenza e dei diritti fondamentali
della  persona  umana,  gli  oneri  connessi  gravano per l'esercizio
finanziario 2007 sul capitolo R31503 per 100.000,00 euro.
18. L'Artigiancredito del Lazio S.c.r.l. e' autorizzata, con conforme
determinazione della direzione attivita' produttive, ad utilizzare le
economie  derivanti  dall'art.  92  della  legge regionale 6 febbraio
2003,  n. 2, relativo al contributo straordinario a favore di imprese
artigiane,  per  consentire il miglior svolgimento delle attivita' in
convenzione  con  la Regione per l'attuazione dell'art. 5 della legge
regionale   19   febbraio   1998,   n.   7  (Accesso  al  credito  ed
incentivazione alle imprese artigiane).
19.  La  lettera  c) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 5
gennaio  2001,  n.  1  (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del
litorale del Lazio) e' abrogata.
20. Nell'ambito dell'attuazione del programma integrato di interventi
per  lo  sviluppo  del Litorale del Lazio approvato con deliberazione
del  consiglio  regionale  del 31 luglio 2003, n. 143, sono possibili
trasferimenti  di  risorse  tra  i  vari  assi  del citato programma,
contenuti  nel  limite  del  20  per  cento  dell'importo complessivo
stanziato  per l'attuazione del programma stesso. Il trasferimento di
tali  risorse e' effettuato con deliberazione della giunta regionale,
su  proposta  dell'assessore  competente in materia, sulla base delle
indicazioni  fornite  dalla  cabina  di  regia  previste  dalla legge
regionale n. 1/2001.
21.  Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 aprile 2006, n.
4, relativo alle agevolazioni alle universita' agrarie, le parole: «,
dall'art. 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente il
recupero  di  edifici  di  culto  di  valore  artistico,  storico  ed
archeologico» sono soppresse.