Art. 41.

       Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.a.



   1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  alla  legge
regionale   4   maggio  1999,  n.  8  (Partecipazione  della  Regione
Emilia-Romagna  nelle  societa' Terme di Salsomaggiore S.p.a. e Terme
di  Castrocaro  S.p.a.)  e'  autorizzata, ai sensi dell'art. 64 dello
Statuto  regionale,  la  partecipazione  della Regione Emilia-Romagna
alla  societa'  risultante  dalla  fusione  per  incorporazione della
societa'  Terme di Tabiano S.p.a. nella partecipata societa' Terme di
Salsomaggiore  S.p.a., ferme restando le condizioni di partecipazione
di cui alla legge n. 8 del 1999.
   2.  Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.