Art. 41. Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.a. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle societa' Terme di Salsomaggiore S.p.a. e Terme di Castrocaro S.p.a.) e' autorizzata, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa' risultante dalla fusione per incorporazione della societa' Terme di Tabiano S.p.a. nella partecipata societa' Terme di Salsomaggiore S.p.a., ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla legge n. 8 del 1999. 2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.