Art. 41. C o n v e n z i o n i 1. Il piano sanitario regionale accerta la necessita' di convenzionamento delle case di cura private, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate e del livello di utilizzazione delle corrispondenti specialita' nella rete ospedaliera pubblica. Le convenzioni hanno durata pari a quella del piano sanitario regionale. 2. Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali secondo lo schema-tipo di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformita' alle prescrizioni di cui alla presente legge e nel rispetto della legge 15 gennaio 1986, n. 4 e delle relative leggi di attuazione. 3. La Regione, tenendo conto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'art. 2 dello schema di convenzione approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1983, emana norme per la classificazione delle case di cura private convenzionate e per la determinazione delle diarie non stabilite a livello nazionale.