Art. 41.
 
                        C o n v e n z i o n i
   1.   Il   piano  sanitario  regionale  accerta  la  necessita'  di
convenzionamento  delle  case  di   cura   private,   tenendo   conto
prioritariamente  di  quelle  gia'  convenzionate  e  del  livello di
utilizzazione delle corrispondenti specialita' nella rete ospedaliera
pubblica.  Le  convenzioni  hanno  durata  pari  a  quella  del piano
sanitario regionale.
   2.  Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali
secondo lo schema-tipo di cui all'art. 44  della  legge  23  dicembre
1978,  n.  833, in conformita' alle prescrizioni di cui alla presente
legge e nel rispetto della legge  15  gennaio  1986,  n.  4  e  delle
relative leggi di attuazione.
   3.  La  Regione, tenendo conto dei criteri fissati dal decreto del
Ministro della sanita' di cui all'art. 2 dello schema di  convenzione
approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1983, emana norme per la
classificazione delle case di cura private  convenzionate  e  per  la
determinazione delle diarie non stabilite a livello nazionale.