Art. 41. Compensi Istat 1. E' consentita la corresponsione, da parte dell'Istat e di altri enti a organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di cui al precedente art. 1, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse a indagini periodiche e attivita' di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui all'art. 16.