Art. 41. Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile 1. L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e' abrogato. 2. Le competenze di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 nonche' quelle relative al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 sono attribuite al nucleo di valutazione composto con gli stessi criteri, la medesima durata e le stesse modalita' gia' previste dall'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. 3. Fino a nuova nomina la prevista attivita' sara' svolta dal nucleo gia' costituito che continuera' l'attivita' avviata.