Art. 41 Misure a sostegno dei comuni in difficolta' per il ripristino della legalita' e la tutela del territorio 1. A sostegno dei comuni commissariati o gia' sciolti per mafia nell'ultimo quinquennio che versano in difficolta' e che sono impegnati a ripristinare la legalita' in quei territori in cui le infiltrazioni mafiose hanno recato ingenti danni economico-sociali, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari assicura, su richiesta motivata da parte dei comuni stessi, interventi mirati alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e dell'incolumita' dei cittadini, al fine di rafforzarne la fiducia nelle istituzioni. Per questi interventi e questi servizi, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari si avvale sul territorio delle sue strutture operative (ESA, consorzi di bonifica, Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali). Gli stessi interventi possono essere estesi, su richiesta motivata, ai comuni e agli enti territoriali in situazione di dissesto o predissesto finanziario che hanno difficolta' ad assicurare servizi essenziali per la cittadinanza ed il territorio. 2. Al fine di contribuire al miglioramento dell'efficacia degli interventi, in un quadro generale di contenimento dei costi di gestione e di un migliore impiego della manodopera, nelle more della riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola, la copertura minima del 40 per cento della spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non si applica, ad eccezione della copertura delle spese vive derivanti dal funzionamento dei mezzi adoperati, agli interventi effettuati presso le strutture dell'amministrazione regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.