Art. 41 
 
Misure a sostegno dei comuni in difficolta' per il  ripristino  della
                legalita' e la tutela del territorio 
 
  1. A sostegno dei comuni commissariati o  gia'  sciolti  per  mafia
nell'ultimo  quinquennio  che  versano  in  difficolta'  e  che  sono
impegnati a ripristinare la legalita' in quei  territori  in  cui  le
infiltrazioni mafiose hanno recato ingenti  danni  economico-sociali,
l'Assessorato  regionale  delle  risorse   agricole   ed   alimentari
assicura,  su  richiesta  motivata  da  parte  dei   comuni   stessi,
interventi mirati alla salvaguardia  ambientale,  alla  tutela  della
salute e dell'incolumita' dei cittadini, al fine  di  rafforzarne  la
fiducia nelle istituzioni. Per questi interventi  e  questi  servizi,
l'Assessorato regionale  delle  risorse  agricole  ed  alimentari  si
avvale sul territorio delle sue strutture operative (ESA, consorzi di
bonifica, Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali). 
  Gli stessi interventi possono essere estesi, su richiesta motivata,
ai comuni e agli  enti  territoriali  in  situazione  di  dissesto  o
predissesto finanziario che hanno difficolta' ad  assicurare  servizi
essenziali per la cittadinanza ed il territorio. 
  2. Al fine di contribuire  al  miglioramento  dell'efficacia  degli
interventi, in un  quadro  generale  di  contenimento  dei  costi  di
gestione e di un migliore impiego della manodopera, nelle more  della
riorganizzazione  del  servizio  di  meccanizzazione   agricola,   la
copertura minima del 40 per cento della spesa prevista  dal  comma  4
dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16,  non  si
applica, ad eccezione della copertura delle spese vive derivanti  dal
funzionamento dei mezzi adoperati, agli interventi effettuati  presso
le strutture dell'amministrazione regionale di cui all'art.  1  della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano  anche  alle
societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.