Art. 41 Programmazione economica annuale 1. La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione. 2. Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente: a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011, che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici; b) la nota illustrativa; c) il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative modalita' di finanziamento; d) la relazione redatta dal Direttore generale; e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri; f) la programmazione del personale.