Art. 41 
 
                  Programmazione economica annuale 
 
  1. La programmazione economica degli enti  del  Servizio  sanitario
regionale  viene  predisposta  annualmente,  in   coerenza   con   la
pianificazione e la programmazione della Regione. 
  2. Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui
all'articolo 32 contiene obbligatoriamente: 
    a) il bilancio preventivo economico  annuale,  come  disciplinato
dal decreto legislativo 118/2011,  che  include  il  conto  economico
preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici; 
    b) la nota illustrativa; 
    c) il programma triennale degli investimenti e  l'elenco  annuale
che  definiscono  gli  investimenti  da  effettuare  e  le   relative
modalita' di finanziamento; 
    d) la relazione redatta dal Direttore generale; 
    e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri; 
    f) la programmazione del personale.