Art. 42. Sfolli e diradamenti 1. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, gli sfolli, ovvero gli interventi operati su boschi giovani e poco differenziati, di eta' inferiore a venti anni e comunque di altezza inferiore a dieci metri tesi ad eliminare i soggetti danneggiati, malformati, deperienti e sovrannumerari mantenendo quasi il contatto fra le chiome delle piante rilasciate e che interessino comunque non oltre il cinquanta per cento delle piante presenti. 2. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, i diradamenti, ovvero i tagli intercalari di parte delle piante di una fustaia di eta' superiore a venti anni e comunque di altezza superiore a dieci metri, con lo scopo principale di aumentarne la stabilita' e l'efficienza funzionale selezionando le piante migliori, senza che si verifichino interruzioni permanenti della copertura arborea secondo i seguenti limiti: a) nei boschi di eta' inferiore a cinquanta anni le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro piu' di un metro e mezzo, ad eccezione di eventuali aperture della copertura ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, non superiore a duecento metri quadrati; b) nei boschi di eta' superiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro piu' di tre metri, ad eccezione di eventuali aperture della copertura, quando non gia' esistenti, o allargamento di quelle preesistenti, ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate non superiore a quattrocento metri quadrati. 3. Gli interventi di cui alla lettere a) e b) del comma 2 sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea. 4. Per la violazione alle prescrizioni di cui al commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001. 5. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensine dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenzadei termini per come indicato all'Art. 52. 6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.