Art. 42.

           Criteri generali sul trattamento del personale



   1.   Nell'ambito   del   processo   di   riordino  territoriale  e
organizzativo   di  cui  alla  presente  legge,  la  Regione,  previo
confronto   con   le   organizzazioni   sindacali,   promuove  misure
finalizzate ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi
soggetti  istituzionali  al  fine  di  migliorare  l'efficacia  degli
interventi  e  sviluppare le potenziali sinergie, perseguendo, in via
prioritaria,  la  valorizzazione  delle  competenze e il mantenimento
della    professionalita'   dei   dipendenti   nel   nuovo   contesto
organizzativo.
   2.  La Regione, per agevolare il raggiungimento dei fini di cui al
comma 1, promuove la costituzione di un organismo interistituzionale,
con  funzioni  di  coordinamento cui partecipano rappresentanti degli
enti  interessati  alla  riorganizzazione,  designati dall'ufficio di
presidenza della Cral.
   3.  In  coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del decreto
legislativo   n.   165   del  2001,  il  personale  assunto  a  tempo
indeterminato  presso enti pubblici impegnato sulle attivita' oggetto
del  processo  di  riorganizzazione  e'  trasferito,  di  norma, alle
dipendenze  dei  soggetti  istituzionali  individuati per l'esercizio
delle  funzioni  oggetto  della  presente legge. A detto personale si
applica  la  disciplina  di  cui  all'art. 2112 del Codice civile nel
rispetto  delle  procedure  di  informazione  e  consultazione con le
organizzazioni  sindacali.  Gli  enti  destinatari  dei trasferimenti
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica.
   4.   Nell'arco  del  periodo  transitorio  in  cui  continuano  ad
esercitare  le loro funzioni gli enti che saranno soppressi a seguito
del  processo  di riorganizzazione non possono attivare procedure per
il  reclutamento  del  personale,  fatta salva la stabilizzazione del
lavoro  precario,  da attuarsi solo previa verifica di compatibilita'
con  le  linee  organizzative formulate nell'ambito dell'organismo di
cui al comma 2.
   5. L' anzianita' di servizio e l'esperienza maturata negli enti di
provenienza,  ove non utilizzata ai sensi del comma 4, sara' valutata
negli  enti  di destinazione ai fini dell'applicazione della legge n.
244  del 2007. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o
autonomo,  non  decadono  e  rimangono  in  vigore fino alla scadenza
naturale  dei  rispettivi  contratti  anche  tramite  subentro  nella
titolarita' dei rapporti del nuovo ente successore.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 30 giugno 2008
                               ERRANI

(Omissis)