Art. 42. Ricoveri ordinari. Autorizzazione al ricovero 1. I ricoveri nelle case di cura private convenzionate devono essere autorizzati preventivamente dall'unita' sanitaria locale ove e' ubicata la casa di cura prescelta dall'utente. L'autorizzazione, che va richiesta su appositi modelli predisposti secondo uno schema-tipo emanato dalla Regione, fissa anche la durata massima del ricovero che potra' essere prolungato con successiva autorizzazione, in relazione alle esigenze diagnostico-terapeutiche dell'assistito. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e', di norma, subordinato all'espletamento di ogni indagine specialistica, strumentale e di laboratorio utile a comprovare la necessita' del ricovero stesso. 3. I ricoveri sono effettuati, salvo quanto previsto al successivo art. 43, nell'ambito dei posti letto del raggruppamento nosologicamente competente. In difetto, i ricoveri stessi non sono riconosciuti al fine della corresponsione delle relative diarie. 4. Il ricovero presso le case di cura private non deve, in ogni caso, prolungarsi oltre il tempo strettamente richiesto per gli accertamenti e le cure necessarie in relazione alla tipologia del ricovero stesso.