Art. 42.
 
            Ricoveri ordinari. Autorizzazione al ricovero
   1.  I  ricoveri  nelle  case  di cura private convenzionate devono
essere autorizzati preventivamente dall'unita' sanitaria  locale  ove
e'  ubicata  la casa di cura prescelta dall'utente. L'autorizzazione,
che  va  richiesta  su  appositi  modelli  predisposti  secondo   uno
schema-tipo  emanato dalla Regione, fissa anche la durata massima del
ricovero che potra' essere prolungato con successiva  autorizzazione,
in relazione alle esigenze diagnostico-terapeutiche dell'assistito.
   2.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  e',  di  norma, subordinato
all'espletamento di ogni indagine  specialistica,  strumentale  e  di
laboratorio utile a comprovare la necessita' del ricovero stesso.
   3. I ricoveri sono effettuati, salvo quanto previsto al successivo
art.   43,   nell'ambito   dei   posti   letto   del   raggruppamento
nosologicamente  competente.  In  difetto, i ricoveri stessi non sono
riconosciuti al fine della corresponsione delle relative diarie.
   4.  Il  ricovero  presso le case di cura private non deve, in ogni
caso, prolungarsi oltre  il  tempo  strettamente  richiesto  per  gli
accertamenti  e  le  cure  necessarie in relazione alla tipologia del
ricovero stesso.