Art. 42.
                          Unione di comuni
 
   1.  In previsione di una loro eventuale fusione, due o piu' comuni
contermini,  appartenenti  alla  stessa   provincia,   ciascuno   con
popolazione   di  norma  non  superiore  a  5.000  abitanti,  possono
costituire una unione per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o
di servizi.
   2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati  con
unica  deliberazione  dai  singoli  consigli  comunali, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
   3.  Sono  organi  dell'unione  il  consiglio,  la  giunta  ed   il
presidente.  Il  consiglio  e'  l'espressione dei comuni partecipanti
all'unione. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina
degli  organi,  prevedendo,  per  quanto   riguarda   il   consiglio,
l'elezione   diretta   secondo   le   norme  relative  ai  comuni  di
corrispondente dimensione demografica, o, in  alternativa,  forme  di
elezione   di   secondo  grado  da  parte  dei  consigli  dei  comuni
partecipanti   all'unione,   assicurando,   in   quest'ultimo   caso,
un'adeguata     rappresentanza     delle     minoranze     politiche,
compatibilmente, per i comuni della  provincia  di  Bolzano,  con  il
rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi
linguistici.
   4.  Lo  statuto  dell'unione contiene l'indicazione degli organi e
dei servizi da unificare, nonche'  le  norme  relative  alle  finanze
dell'unione   ed   ai  rapporti  finanziari  con  i  comuni.  Per  la
composizione degli  organi  collegiali  delle  unioni  costituite  in
provincia  di Bolzano, si applica la disposizione di cui all'art. 62,
comma 3.
   5. Alla unione di comuni  competono  le  tasse,  le  tariffe  e  i
contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
   6.  La  regione,  al fine di favorire la costituzione di unioni di
comuni, provvede alla  erogazione  di  speciali  contributi  per  una
durata  di  tempo  non  superiore  a  dieci  anni,  secondo parametri
prefissati che verranno  stabiliti  con  deliberazione  della  giunta
regionale,  d'intesa  con  le  giunte  provinciali  e le associazioni
rappresentative dei comuni. I contributi straordinari possono  essere
erogati  anche  per  la  realizzazione  di  iniziative  e  servizi di
carattere sovracomunale.
   7. I contributi erogati alle unioni della  giunta  regionale  sono
proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno.
Nel  caso  di  fusione  fra i comuni partecipanti all'unione entro il
decimo anno, la legge regionale  che  dispone  la  fusione  fissa  un
periodo  non  inferiore a dieci anni durante il quale saranno erogati
contributi speciali in misura almeno pari a quelli erogati all'unione
nel primo decennio.
   8.  La  legge  regionale  puo'  individuare  ambiti   territoriali
all'interno dei quali sono costituite unioni di due o piu' comuni.
   9. La durata dell'unione non puo' superare i quindici anni.
   10.  L'ente di cui all'art. 39, comma 2, su conforme deliberazione
di tutti i comuni compresi nel suo ambito territoriale,  puo'  essere
trasformato  in  unione  di  comuni,  anche  in  deroga  ai limiti di
popolazione fissati dal comma 1.