Art. 42. Unione di comuni 1. In previsione di una loro eventuale fusione, due o piu' comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione di norma non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi. 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente. Il consiglio e' l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche, compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici. 4. Lo statuto dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonche' le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano, si applica la disposizione di cui all'art. 62, comma 3. 5. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti. 6. La regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede alla erogazione di speciali contributi per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e le associazioni rappresentative dei comuni. I contributi straordinari possono essere erogati anche per la realizzazione di iniziative e servizi di carattere sovracomunale. 7. I contributi erogati alle unioni della giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di fusione fra i comuni partecipanti all'unione entro il decimo anno, la legge regionale che dispone la fusione fissa un periodo non inferiore a dieci anni durante il quale saranno erogati contributi speciali in misura almeno pari a quelli erogati all'unione nel primo decennio. 8. La legge regionale puo' individuare ambiti territoriali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o piu' comuni. 9. La durata dell'unione non puo' superare i quindici anni. 10. L'ente di cui all'art. 39, comma 2, su conforme deliberazione di tutti i comuni compresi nel suo ambito territoriale, puo' essere trasformato in unione di comuni, anche in deroga ai limiti di popolazione fissati dal comma 1.