Art. 42.
                Cessazione effetti delle convenzioni
                 con societa' di trasporto pubblico
 
  1.  Gli  effetti  dei  rapporti  gia' istaurati in attuazione delle
convenzioni con  le  Ferrovie  dello  Stato  e  con  la  Societa'  di
navigazione  Tirrenia,  ai sensi della legge regionale 2 aprile 1955,
n. 22, dell'art.  13 della legge regionale 18  luglio  1961,  n.  14,
dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 1 febbraio 1963, n.
11  e  dell'art.  85  della  legge  regionale 29 ottobre 1985, n. 41,
cessano alla data del 31 dicembre 1996 anziche' alla data di  entrata
in vigore della legge 12 novembre 1996, n. 41.