Art. 42 
 
Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani 
 
  1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in  liquidazione,
ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n.  9,  e'
autorizzata, a titolo di compartecipazione  destinata  esclusivamente
agli oneri sostenuti per il  personale,  l'ulteriore  spesa  entro  i
limiti di 9.504 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013. 
  2. All'Istituto regionale del  vino  e  dell'olio  e'  concesso  un
ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al
personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma  2
quinquies dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999,  n.  10,
nella misura massima di 138 migliaia di  euro  fino  al  31  dicembre
2013. 
  3.  All'Istituto  regionale  per  lo   sviluppo   delle   attivita'
produttive (IRSAP)  e'  concesso  un  ulteriore  contributo,  per  il
concorso al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  proveniente
dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23
della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 738  migliaia  di
euro fino al 31 dicembre 2013. 
  4. Agli Enti regionali per il  diritto  allo  studio  universitario
della Sicilia (ERSU) e' concesso  un  ulteriore  contributo,  per  il
concorso al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  proveniente
dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23
della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 1.974 migliaia di
euro fino al 31 dicembre 2013.