Art. 42 Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani 1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e' autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 9.504 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013. 2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio e' concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013. 3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (IRSAP) e' concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 738 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013. 4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) e' concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 1.974 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2013.