Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  i   fini   previsti   dalle   disposizioni   indicate   in
corrispondenza dei  capitoli  inseriti  nelle  missioni  e  programmi
indicati nella tabella A sono autorizzate, per  ciascuna  missione  e
programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e  per
gli importi riportati nella medesima tabella,  con  riferimento  alle
predette disposizioni e alle modalita' indicate nelle relative note. 
  2.  Alla  copertura  delle  nuove  o   maggiori   spese   derivanti
dall'applicazione di  questa  legge  si  provvede  con  le  modalita'
previste dalle tabelle B e C. 
  3. Per l'anno 2016 i trasferimenti in  materia  di  finanza  locale
sono rideterminati dalla tabella D.