Art. 42 Disposizioni finanziarie 1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalita' indicate nelle relative note. 2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalita' previste dalle tabelle B e C. 3. Per l'anno 2016 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.