Art. 42 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 1. Al comma 1-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «puo' essere aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione di cui all'art. 11» sono soppresse. 2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il piano pluriennale di cui al comma 1 individua: a) le priorita' strategiche di intervento regionale; b) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento previsti dalla presente legge, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio; c) i criteri generali per il sostegno degli interventi di interesse regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b); d) le linee strategiche di attivita' delle istituzioni di interesse regionale, ai fini del sostegno previsto dall'art. 7, comma 4; e) le strategie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'art. 13.».