Art. 43.
 
                           Ricoveri urgenti
   1. Le case di cura private convenzionate possono effettuare, oltre
ai ricoveri ordinari, anche  ricoveri  urgenti.  I  ricoveri  urgenti
devono  essere  effettuati  nell'ambito dei posti letto convenzionati
per i singoli raggruppamenti. Qualora il ricovero sia  effettuato  in
un  raggruppamento  diverso  da quello nosologicamente competente, la
casa di cura e' tenuta a trasferire il paziente,  non  appena  se  ne
presenti  la disponibilita', nell'unita' funzionale competente presso
la quale,  a  tal  fine,  devono  essere  temporaneamente  sospesi  i
ricoveri ordinari.
   2.  In  casi  eccezionali, qualora si tratti di pazienti dei quali
non possa essere disposto, per motivate  e  documentate  ragioni,  il
trasferimento  in  altre  istituzioni, la casa di cura puo' accettare
degenti anche in soprannumero rispetto ai posti letto  convenzionati,
sospendendo  in  tal  caso  l'accettazione di nuovi ricoveri ordinari
sino al totale riassorbimento delle degenze in soprannumero.
   3.  La casa di cura e' tenuta a notificare entro 24 ore all'unita'
sanitaria locale competente i ricoveri di urgenza.
   4.    L'unita'   sanitaria   locale   e'   tenuta   a   verificare
tempestivamente l'effettiva sussistenza dei  motivi  che  hanno  reso
necessario  ed  indifferibile il ricovero in carenza della prescritta
autorizzazione, sia  attraverso  il  riscontro  clinico  diretto  del
paziente,  sia  mediante verifica della documentazione sanitaria, con
particolare riguardo alle registrazioni dei dati  delle  indagini  di
laboratorio  e  strumentali  nonche'  dei  dati clinici soggettivi ed
oggettivi del paziente.
   5.  Qualora  in  sede  di controllo da parte dell'unita' sanitaria
locale e salvo quanto previsto al successivo art. 50,  ultimo  comma,
non  vengano  ritenuti giustificati i motivi che hanno determinato il
ricovero in deroga alle procedure sanitarie, il ricovero  stesso  non
puo'  essere  riconosciuto ai fini della liquidazione e del pagamento
delle relative competenze. Il pagamento delle diarie  non  e'  dovuto
nemmeno  nei  casi  in cui il ricovero si prolunga per motivi che non
sono strettamente  connessi  alle  esigenze  diagnostico-terapeutiche
dell'assistito.