Art. 43 PIP - Emergenza Palermo 1. Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati gia' destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e' autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, per lo svolgimento di attivita' di interesse pubblico e sociale. 2. L'assegno di sostegno al reddito non e' erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone. 3. L'art. 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e' abrogato. 4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000 migliaia di euro, cui si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e per l'importo di 4.000 migliaia di euro a valere su risorse ordinarie del bilancio della Regione.