Art. 43 
 
                       PIP - Emergenza Palermo 
 
  1. Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo  misure
idonee all'inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati  gia'
destinatari delle disposizioni di cui al comma 6  dell'art.  2  della
legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, precedentemente  impegnati  in
progetti promossi  dal  Comune  di  Palermo  (Emergenza  Palermo)  in
costanza  di  utilizzazione  alla  data  del  31  dicembre  2009,  il
Dipartimento regionale della famiglia e delle  politiche  sociali  e'
autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula  di
apposita convenzione con l'INPS, un assegno di  sostegno  al  reddito
pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi
gli assegni per  il  nucleo  familiare  ove  spettanti,  ai  suddetti
soggetti  svantaggiati  che  presentino  al  Centro   per   l'impiego
competente dichiarazione di immediata disponibilita' al  lavoro,  per
lo svolgimento di attivita' di interesse pubblico e sociale. 
  2. L'assegno di sostegno al reddito non e' erogato nelle ipotesi in
cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano  responsabili  di  azioni
contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone. 
  3. L'art. 52 della legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11,  e'
abrogato. 
  4. Per le finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000  migliaia  di  euro,
cui si provvede per l'importo di  20.000  migliaia  di  euro  con  le
risorse  destinate  ad  "Interventi  per  il  sostegno  ai  piani  di
inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano  di  Azione  e
Coesione e per l'importo di  4.000  migliaia  di  euro  a  valere  su
risorse ordinarie del bilancio della Regione.