Art. 43 Autorizzazione unica ambientale. Inserimento dell'art. 72-octies nella legge regionale n. 10/2010 1. Dopo l'art. 72-septies della legge regionale n. 10/2010, nel titolo IV-ter, e' inserito il seguente: «Art. 72-octies (Autorizzazione unica ambientale). - 1. La Regione e' l'autorita' competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti nel medesimo decreto. 2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge regionale n. 30/2009. 3. La Giunta regionale individua una o piu' strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all'espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 ed al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli titoli sostituiti da tale autorizzazione unica.».