Art. 43 
 
Autorizzazione  unica  ambientale.  Inserimento  dell'art.  72-octies
                  nella legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo l'art. 72-septies della legge  regionale  n.  10/2010,  nel
titolo IV-ter, e' inserito il seguente: 
  «Art. 72-octies (Autorizzazione unica ambientale). - 1. La  Regione
e' l'autorita'  competente  ai  fini  del  rilascio,  del  rinnovo  e
dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di  cui
al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.
59/2013, nel rispetto delle procedure e  dei  termini  stabiliti  nel
medesimo decreto. 
  2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute  nelle  autorizzazioni
di cui al comma 1  la  struttura  regionale  competente  esercita  le
funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme  e  con  le
modalita' previste dalla legge regionale n. 30/2009. 
  3. La Giunta regionale individua una o piu' strutture competenti al
rilascio,   rinnovo   e   aggiornamento   dell'autorizzazione   unica
ambientale, nonche' allo svolgimento delle funzioni di  controllo  di
cui al comma 2. La struttura  individuata  provvede  all'espletamento
delle procedure  di  cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  59/2013  ed  al  coordinamento  degli
apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli
titoli sostituiti da tale autorizzazione unica.».