Art. 44. Taglio a buche 1. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 2. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto e' consentito esclusivamente per superfici di taglio inferiori a duemila metri quadrati e puo' interessare tutta la componente arborea presente. 3. Le buche devono essere distribuite sull'intera superficie di intervento e comunque non devono interessare complessivamente oltre il venticinque per cento della superficie totale di intervento. 4. Nelle porzioni di bosco comprese fra le singole buche puo' essere effettuato il diradamento secondo quanto indicato all'Art. 42, comma 2. 5. Un successivo intervento che preveda l'aumento della densita' delle buche o l'ampliamento di quelle gia' realizzate puo' essere effettuato solo quando la rinnovazione naturale insediatasi, a seguito del precedente intervento, abbia superato l'altezza media pari a un metro. 6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea. 7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.