Art. 44.
                           Taglio a buche
    1.  Il  trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto per
qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base
di  un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio
della  professione  in  conformita'  a quanto indicato all'Art. 5, ed
autorizzato  dall'ente  competente per territorio, con i procedimenti
amministrativi previsti all'Art. 52.
    2.  Il  trattamento  a taglio a buche dei boschi di alto fusto e'
consentito esclusivamente per superfici di taglio inferiori a duemila
metri  quadrati  e  puo'  interessare  tutta  la  componente  arborea
presente.
    3.  Le  buche devono essere distribuite sull'intera superficie di
intervento  e  comunque non devono interessare complessivamente oltre
il venticinque per cento della superficie totale di intervento.
    4.  Nelle  porzioni  di  bosco comprese fra le singole buche puo'
essere effettuato il diradamento secondo quanto indicato all'Art. 42,
comma 2.
    5.  Un successivo intervento che preveda l'aumento della densita'
delle  buche  o  l'ampliamento  di quelle gia' realizzate puo' essere
effettuato  solo  quando  la  rinnovazione  naturale  insediatasi,  a
seguito  del  precedente  intervento,  abbia superato l'altezza media
pari a un metro.
    6.  Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti
anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea.
    7.  Per  la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applica  la  sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9,
lettera a) della legge regionale n. 28/2001.