Art. 44.
                       Oneri di urbanizzazione

    1.  Gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  sono
determinati  dai  comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni,
in  relazione  alle  previsioni  del piano dei servizi e a quelle del
programma   triennale   delle   opere  pubbliche,  tenuto  conto  dei
prevedibili   costi   delle   opere   di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.
    2.  Le  opere  di  urbanizzazione primaria devono essere eseguite
contestualmente  alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che
privati  entro  la fine dei lavori medesimi cosi' come le altre opere
eventualmente   pattuite   nelle   convenzioni   e  non  diversamente
disciplinate.
    3.  Gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  sono  relativi alle
seguenti  opere:  strade,  spazi di sosta o di parcheggio, fognature,
rete  idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,
cavedi   multiservizi  e  cavidotti  per  il  passaggio  di  reti  di
telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
    4.  Gli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria sono relativi alle
seguenti  opere:  asili  nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di   quartiere,   presidi  per  la  sicurezza  pubblica,  delegazioni
comunali,  chiese  e  altri  edifici  religiosi, impianti sportivi di
quartiere,  aree  verdi  di  quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie, cimiteri.
    5.  Gli  oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti
nelle  tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno della volumetria
oggetto  del  pennesso  di costruire, ovvero della denuncia di inizio
attivita',   calcolata  secondo  la  disciplina  urbanistico-edilizia
vigente nel comune.
    6.  Per  le  costruzioni  e gli impianti destinati alle attivita'
industriali   o   artigianali   nonche'  alle  attivita'  turistiche,
commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato
di  superficie  lorda  complessiva  di  pavimento,  compresi  i piani
seminterrati  e  interrati  la  cui  destinazione  d'uso comporti una
permanenza anche temporanea di persone.
    7.  Per  le  costruzioni  o  gli  impianti destinati ad attivita'
industriali   o   artigianali   si'   computa   anche  la  superficie
utilizzabile  per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie
al  trattamento  e  allo  smaltimento  dei  rifiuti liquidi, solidi e
gassosi al servizio dell'attivita' produttiva.
    8.   Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  non  comportanti
demolizione  e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati
dal  computo  metrico  estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai
listini   della   Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti,
sono riferiti:
      a) alla   superficie   virtuale  ottenuta  dividendo  il  costo
complessivo  delle  opere in progetto per il costo unitario stabilito
annualmente  ai  sensi  dell'Art. 48, quando si tratti di edifici con
destinazione diversa da quella residenziale;
      b) alla    volumetria   ottenuta   quadruplicando   il   valore
dell'anzidetta  superficie  virtuale, quando si tratti di edifici con
destinazione residenziale.
    9.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8,  il  soggetto  che promuove
l'intervento  puo'  chiedere  che  gli  oneri di urbanizzazione siano
riferiti  alla  volumetria  reale o alla superficie reale interessate
dall'intervento,  secondo  che si tratti rispettivamente di edifici a
destinazione  residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non
e' prescritta la presentazione del computo metrico di cui al comma 8.
    10.  Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli
oneri  di  urbanizzazione,  se  dovuti,  sono  quelli riguardanti gli
interventi di nuova costruzione, ridotti della meta'.
    11. Nel caso in cui l'opera per la quale e' richiesto il permesso
di  costruire,  ovvero  presentata  la  denuncia di inizio attivita',
preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio,
la  misura  del  contributo e' determinata sommando tra loro le quote
dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.
    12.  Nel  caso  di  interventi  su  edifici esistenti comportanti
modificazioni   delle   destinazioni   d'uso,   per   quanto  attiene
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il
contributo   dovuto  e'  commisurato  alla  eventuale  maggior  somma
determinata  in  relazione  alla nuova destinazione rispetto a quella
che sarebbe dovuta per la destinazione precedente e alla quota dovuta
per  le  opere  relative  ad  edifici  esistenti,  determinata con le
modalita' di cui ai commi 8 e 9.
    13.  L'ammontare  dell'eventuale maggior somma va sempre riferito
ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio del permesso di
costruire,   ovvero   di   presentazione  della  denuncia  di  inizio
attivita'.
    14.  Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non
sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti,
anche   in   misura   forfettaria,   per  l'allacciamento  alle  reti
elettriche,  telefoniche  e del gas e ad ogni altro servizio pubblico
dei quali sia gia' dotata la zona interessata dall'intervento.
    15.  Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria
e  secondaria,  relativamente  ad  edifici  compresi in piani di zona
redatti  a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica
e  popolare),  e'  determinato  in  sede  di formazione dei programmi
pluriennali previsti dall'Art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni
alle   leggi  17 agosto  1942,  n.  1150;  18 aprile  1962,  n.  167;
29 settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata e
convenzionata), con facolta' di riduzione al 50 per cento degli oneri
stessi.
    16. I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo
per  gli  edifici  di cui al comma 15, nonche' gli eventuali scomputi
accordati  in  relazione  alle  opere  di urbanizzazione realizzabili
direttamente,  sono  stabiliti  nelle  convenzioni di cui all'Art. 35
della legge n. 865/1971.
    17.  Per  le  costruzioni  o gli impianti da eseguirsi nelle aree
comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'Art.
27  della  legge n. 865/1971, nonche' per gli insediamenti produttivi
da  realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della
normativa  regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in
sede  di  adozione  dei piani stessi, con facolta' di riduzione al 50
per cento.
    18.  I comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli
oneri  di  urbanizzazione  in  relazione  a  interventi  di  edilizia
bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni
comunali   sono   assunte  in  conformita'  ai  criteri  e  indirizzi
deliberati  dalla  giunta  regionale  entro  un  anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
    19.   Qualora   gli   interventi  previsti  dalla  strumentazione
urbanistica  comunale  presentino  impatti  significativi  sui comuni
confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per
finanziare  i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o
compensative.