Art. 44. Camere con oneri a carico dell'assistito 1. I posti letto delle camere che comportano oneri aggiuntivi a carico dell'assistito devono essere specificatamente individuate nella convenzione e comunque non devono superare il 30 per cento del numero complessivo dei posti letto convenzionati. 2. I rapporti convenzionali intercorrenti con i titolari delle case di cura private devono contenere una analitica specificazione dei costi di "comfort".