Art. 44.
 
               Camere con oneri a carico dell'assistito
   1.  I  posti  letto delle camere che comportano oneri aggiuntivi a
carico  dell'assistito  devono  essere  specificatamente  individuate
nella  convenzione e comunque non devono superare il 30 per cento del
numero complessivo dei posti letto convenzionati.
   2.  I  rapporti  convenzionali  intercorrenti con i titolari delle
case di cura private devono contenere  una  analitica  specificazione
dei costi di "comfort".