Art. 44. Trattamento a regime 1. Al personale destinatario della presente legge iscritto a forme esclusive, sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.