Art. 44. Coordinamento Regione - Autonomie locali 1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 43, il presidente della Regione convoca, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un coordinamento Regione-Autonomie locali che, fino all'insediamento della conferenza Regione-Autonomie locali, svolge le funzioni ad essa attribuite. 2. Fanno parte del coordinamento di cui al comma 1 il presidente della Regione che lo presiede, l'assessore regionale per gli enti locali e l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, i presidenti delle province regionali, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'Unione regionale province siciliane ed i presidenti delle associazioni delle autonomie locali piu' rappresentative.