Art. 44 
 
                         Personale comandato 
 
  1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16  aprile  2003,
n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nella  misura
di 20 unita'" sono sostituite dalle parole "nella misura di 5 unita',
di cui un dirigente e quattro funzionari  con  specifiche  competenze
nelle materie trattate dal dipartimento". 
  2. Per le finalita' di cui al comma 12  dell'art.  26  della  legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni
e' autorizzata la spesa complessiva  di  500  migliaia  di  euro  per
l'anno 2013 e la spesa di 412 migliaia di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e 2015, come di seguito distinta: 
    a) per il trattamento economico  fondamentale  la  spesa  di  380
migliaia di euro per l'anno 2013  e  di  320  migliaia  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015; 
    b) per il trattamento economico accessorio e di risultato per  il
personale con qualifica dirigenziale la spesa di 50 migliaia di  euro
per l'anno 2013 e di 32 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014
e 2015; 
    c) per la parte variabile della retribuzione per il personale con
qualifica diversa da quella dirigenziale la spesa di 70  migliaia  di
euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015. 
  3. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 5  novembre  2004,
n. 15 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) le parole "numero massimo di 35 unita'" sono sostituite  dalle
parole "numero massimo di 15 unita', con specifiche competenze  nelle
materie trattate dal dipartimento"; 
    b) dopo la parola "comandato." sono  aggiunte  le  seguenti:  "Al
personale  medico  in  posizione  di  comando  e'  fatto  divieto  di
esercitare attivita' extra di natura professionale.". 
  4. Per le finalita' dell'art. 1 della legge  regionale  5  novembre
2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la
spesa di 2.609 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa  di  2.250
migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  5. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 le parole "nel limite di sei unita' di personale" sono  sostituite
dalle parole "nel limite di 3 unita' di personale". 
  6. Per le finalita' dell'art. 47 della legge  regionale  12  maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la
spesa di 160 migliaia di euro per l'anno  2013  e  la  spesa  di  120
migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.