Art. 44 Personale comandato 1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nella misura di 20 unita'" sono sostituite dalle parole "nella misura di 5 unita', di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento". 2. Per le finalita' di cui al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata la spesa complessiva di 500 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 412 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, come di seguito distinta: a) per il trattamento economico fondamentale la spesa di 380 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 320 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; b) per il trattamento economico accessorio e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale la spesa di 50 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 32 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; c) per la parte variabile della retribuzione per il personale con qualifica diversa da quella dirigenziale la spesa di 70 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 3. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "numero massimo di 35 unita'" sono sostituite dalle parole "numero massimo di 15 unita', con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento"; b) dopo la parola "comandato." sono aggiunte le seguenti: "Al personale medico in posizione di comando e' fatto divieto di esercitare attivita' extra di natura professionale.". 4. Per le finalita' dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di 2.609 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 2.250 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 5. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "nel limite di sei unita' di personale" sono sostituite dalle parole "nel limite di 3 unita' di personale". 6. Per le finalita' dell'art. 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro per l'anno 2013 e la spesa di 120 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.