Art. 44 
 
               Controllo quadrimestrale della gestione 
 
  1. Il  Direttore  generale  e'  responsabile  del  risultato  della
gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le
attivita' di cui all'articolo 3, comma  6,  del  decreto  legislativo
502/1992. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il  Direttore  generale  valuta,  con
periodicita' almeno quadrimestrale, l'andamento  dei  costi  rispetto
agli obiettivi di budget. 
  3. Il Direttore generale adotta e trasmette alla Direzione centrale
salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia il
primo e il secondo rendiconto quadrimestrale rispettivamente entro il
31 maggio ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 
  4. La  Direzione  centrale  salute,  integrazione  socio-sanitaria,
politiche sociali e famiglia utilizza i rendiconti di cui al comma  3
al fine di controllare quadrimestralmente l'andamento degli enti  del
Servizio sanitario regionale  rispetto  al  piano  attuativo  di  cui
all'articolo  32  e  propone  alla  Giunta  regionale  gli  eventuali
interventi correttivi. 
  5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali  interventi
correttivi, il primo e il  secondo  rendiconto  quadrimestrale  degli
enti del Servizio sanitario regionale,  con  il  relativo  rendiconto
consolidato regionale, rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il
30 novembre dell'anno di riferimento.