Art. 44 Controllo quadrimestrale della gestione 1. Il Direttore generale e' responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale valuta, con periodicita' almeno quadrimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget. 3. Il Direttore generale adotta e trasmette alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia il primo e il secondo rendiconto quadrimestrale rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 4. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine di controllare quadrimestralmente l'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e propone alla Giunta regionale gli eventuali interventi correttivi. 5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi, il primo e il secondo rendiconto quadrimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale, con il relativo rendiconto consolidato regionale, rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.