Art. 44 
 
Oneri istruttori e tariffe.  Inserimento  dell'art.  72-novies  nella
                     legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo l'art. 72-octies  della  legge  regionale  n.  10/2010,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 72-novies (Oneri istruttori e tariffe). - 1. Gli importi e le
modalita' di applicazione e di corresponsione degli oneri  istruttori
e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi  dell'art.
8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  59/2013,
ove non determinate da  disposizioni  nazionali,  sono  definite  con
deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri  di  cui
al presente articolo. 
  2. La tariffa applicata per il rilascio  dell'autorizzazione  unica
ambientale  copre  i  costi  delle   attivita'   svolte   nell'ambito
dell'istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli  oneri
relativi a ciascun titolo sostituito. 
  3. La quantificazione degli oneri istruttori di  cui  al  comma  2,
tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito: 
    a) della tipologia dell'istanza; 
    b) dei pareri tecnici richiesti; 
    c) della complessita' dell'istruttoria, valutata in  relazione  a
ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento: 
      1) alla complessita' della documentazione tecnica da  esaminare
e alla esigenza di sopralluoghi; 
      2) alle caratteristiche dello scarico; 
      3) al numero dei punti di emissione; 
      4) alla superficie di terreno  interessato  dall'autorizzazione
all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. 
  4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre: 
    a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi
alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di  cui
all'art.  3,  comma  3,  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 59/2013; 
    b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva
per il rilascio dell'AUA in caso di: 
      1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN  ISO
14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS; 
      2) di piccole o micro imprese. 
  5. La  misura  massima  degli  oneri  relativi  ai  singoli  titoli
sostituiti di cui ai  commi  3  e  4,  lettera  a)  non  puo'  essere
superiore: 
    a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico; 
    b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni; 
    c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di  18,00  euro  ogni  10
ettari  di  terreno  interessato  dallo  spandimento,  in   caso   di
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi; 
    d) fermo restando l'importo del  diritto  di  iscrizione  annuale
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'art. 214,  comma  6  del  decreto
legislativo n. 152/2006, ad euro 100,00 in caso di  titolo  ricadente
nell'art. 3,  comma  3,  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 59/2013. 
  6. L'importo minimo  della  tariffa  complessiva,  al  netto  delle
riduzioni di cui al comma 4 lettera b), non puo' essere inferiore  ad
euro 100,00. 
  7. La deliberazione  di  cui  al  comma  1  definisce  altresi'  le
modalita' di aggiornamento degli  oneri  quantificati  ai  sensi  del
presente articolo. 
  8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui  al  presente
articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia  di  entrate
n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei  beni»,  titolo  3   «entrate   extratributarie»   del   bilancio
regionale.».