Art. 45.
                Turni minimi per le fustaie coetanee
    1.  Si  intende  per  turno  il numero di anni che intercorre tra
l'impianto  o  la  rinnovazione  del  bosco e il successivo taglio di
utilizzazione.
    2. Per le fustaie cotanee i turni minimi sono i seguenti:
      a) fustaie di abete bianco anni cento;
      b) fustaie di faggo anni cento;
      c) fustaie a prevalenza di cerro anni novanta;
      d) fustaie di altre specie quercine anni cento;
      e) fustaie  di  pini  nero,  di cedro, altre conifere del piano
montano e di ontano napoletano anni sessanta;
      f) fustaie di pini mediterranei e di cipressi anni ottanta;
      g) fustaie di altre specie autoctone anni ottanta;
      h) fustaie di altre specie non autoctone anni sessanta.
    3. In caso di bosco misto e di tagli uniformi si osserva il turno
della specie prevalente.
    4.  Per  la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 si
applica  la  sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9,
lettera a) della legge regionale n. 28/2001.