Art. 45. Turni minimi per le fustaie coetanee 1. Si intende per turno il numero di anni che intercorre tra l'impianto o la rinnovazione del bosco e il successivo taglio di utilizzazione. 2. Per le fustaie cotanee i turni minimi sono i seguenti: a) fustaie di abete bianco anni cento; b) fustaie di faggo anni cento; c) fustaie a prevalenza di cerro anni novanta; d) fustaie di altre specie quercine anni cento; e) fustaie di pini nero, di cedro, altre conifere del piano montano e di ontano napoletano anni sessanta; f) fustaie di pini mediterranei e di cipressi anni ottanta; g) fustaie di altre specie autoctone anni ottanta; h) fustaie di altre specie non autoctone anni sessanta. 3. In caso di bosco misto e di tagli uniformi si osserva il turno della specie prevalente. 4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.