Art. 45. Attivita' ambulatoriali 1. Le case di cura private convenzionate possono esercitare attivita' ambulatoriale nei confronti di assistiti non ricoverati, a condizione che tali attivita' siano state specificatamente autorizzate dall'autorita' competente ai sensi delle norme vigenti. 2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente in regime di convenzione e' soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo e' subordinato, in ogni caso, all'esistenza di un'apposita dotazione organica, commisurata alla tipologia ed alla quantita' delle prestazioni erogate.