Art. 45.
 
                       Attivita' ambulatoriali
   1.  Le  case  di  cura  private  convenzionate  possono esercitare
attivita' ambulatoriale nei confronti di assistiti non ricoverati,  a
condizione   che   tali   attivita'   siano   state  specificatamente
autorizzate dall'autorita' competente ai sensi delle norme vigenti.
   2.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma precedente in
regime  di  convenzione  e'  soggetto  alla  normativa  nazionale   e
regionale in materia.
   3.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui al presente articolo e'
subordinato, in ogni caso,  all'esistenza  di  un'apposita  dotazione
organica,   commisurata   alla  tipologia  ed  alla  quantita'  delle
prestazioni erogate.