Art. 45 Gestione stralcio aziende sanitarie 1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.