Art. 45 
 
                 Gestione stralcio aziende sanitarie 
 
  1. Per le finalita' di cui al  comma  2  dell'art.  2  della  legge
regionale  2  maggio  2007,  n.  12   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e' autorizzata, per il  triennio  2013-2015,  la  spesa
annua di 5.000 migliaia di euro.