Art. 45 
 
                      Rendiconti quadrimestrali 
 
  1. I rendiconti quadrimestrali riguardano esclusivamente tutti  gli
aspetti  della  gestione  dell'attivita'  sanitaria  degli  enti  del
Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i
risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare  sotto
il  profilo  della  programmazione  economica,  rispetto   al   piano
attuativo. 
  2. I rendiconti quadrimestrali  sono  predisposti  ai  sensi  delle
indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.