Art. 45 Rendiconti quadrimestrali 1. I rendiconti quadrimestrali riguardano esclusivamente tutti gli aspetti della gestione dell'attivita' sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il profilo della programmazione economica, rispetto al piano attuativo. 2. I rendiconti quadrimestrali sono predisposti ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.