Art. 45 Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 73-bis (Raccordo tra VIA e AIA). - 1. Nel caso di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la procedura per il rilascio dell'AIA e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA secondo le modalita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Se l'autorita' competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l'AIA, nei casi in cui il proponente richieda l'avvio contestuale delle due procedure. 3. Nei casi di cui al comma 2, il procedimento coordinato di VIA ed AIA si conclude con un provvedimento unico. L'istanza presentata all'autorita' competente deve contenere sia gli elementi previsti dalla normativa in materia di VIA, sia quelli previsti dalla normativa in materia di AIA. 4. L'istruttoria interdisciplinare e' condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico. A tal fine l'autorita' competente puo' indire una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 40/2009. 5. I termini per la conclusione del procedimento coordinato sono quelli indicati agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006. Nel provvedimento conclusivo viene espressa la pronuncia di compatibilita' ambientale e, in caso di pronuncia positiva, viene rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale. 6. Se l'autorita' competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure e' assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorita' competente svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorita' competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA.».