Art. 45 
 
Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione  dell'art.  73-bis  della  legge
                        regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art.  73-bis  (Raccordo  tra  VIA  e  AIA).  -  1.  Nel  caso   di
installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale  (AIA),
la procedura per il rilascio dell'AIA e' coordinata  nell'ambito  del
procedimento di VIA secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  10  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
  2. Se l'autorita' competente in materia di VIA coincide con  quella
competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento  di  VIA  comprende
anche  l'AIA,  nei  casi  in  cui  il  proponente  richieda   l'avvio
contestuale delle due procedure. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, il procedimento coordinato di VIA ed
AIA si conclude con  un  provvedimento  unico.  L'istanza  presentata
all'autorita' competente deve contenere  sia  gli  elementi  previsti
dalla  normativa  in  materia  di  VIA,  sia  quelli  previsti  dalla
normativa in materia di AIA. 
  4.  L'istruttoria  interdisciplinare  e'  condotta  consultando   i
soggetti competenti in  materia  ambientale  e  tenendo  conto  delle
eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.  A  tal  fine
l'autorita' competente puo' indire una conferenza di servizi ai sensi
della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 40/2009. 
  5. I termini per la conclusione del  procedimento  coordinato  sono
quelli indicati agli articoli 24 e  26  del  decreto  legislativo  n.
152/2006. Nel provvedimento conclusivo viene espressa la pronuncia di
compatibilita' ambientale e, in caso  di  pronuncia  positiva,  viene
rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale. 
  6. Se l'autorita' competente in materia di  VIA  non  coincide  con
quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra  le  due
procedure e'  assicurato  mediante  la  partecipazione  del  soggetto
competente per il rilascio dell'AIA al procedimento  di  VIA.  A  tal
fine l'autorita' competente  svolge  l'istruttoria  interdisciplinare
consultando anche l'autorita'  competente  per  l'AIA,  la  quale  si
esprime in merito ai profili ambientali propri della  valutazione  di
impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni
che possono emergere nel  successivo  procedimento  per  il  rilascio
dell'AIA.».