Art. 46. Definizione 1. Si intendono fustaie disetanee quei boschi aventi una struttura spaziale stratificata e costituiti da alberi ripartiti, senza soluzione di continuita', in tutte le classi di eta' e di diametro; con una frequenza numerica nelle diverse classi diametriche avente andamento decrescente al crescere del diametro. 2. Si intendono fustaie disetanee per piede d'albero o per pedali i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per singole piante. 3. Si intendono fustaie disetanee per gruppi i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per piccoli gruppi coetanei.