Art. 46.
                             Definizione
    1.   Si  intendono  fustaie  disetanee  quei  boschi  aventi  una
struttura  spaziale  stratificata  e  costituiti da alberi ripartiti,
senza  soluzione  di  continuita',  in  tutte  le classi di eta' e di
diametro; con una frequenza numerica nelle diverse classi diametriche
avente andamento decrescente al crescere del diametro.
    2. Si intendono fustaie disetanee per piede d'albero o per pedali
i  boschi  di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello
spazio per singole piante.
    3.  Si  intendono fustaie disetanee per gruppi i boschi di cui al
comma  1  costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per piccoli
gruppi coetanei.