Art. 46.

                       Sanzioni amministrative



   1.  La  violazione  delle prescrizioni recate dalla presente legge
comporta   l'applicazione   delle  seguenti  sanzioni  amministrative
pecuniarie:
    a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 per chi esercita la pesca
professionale senza la licenza di cui all'art. 28;
    b)  da  €  150,00  a € 900,00 per chi esercita la pesca
professionale  con  licenza  scaduta. La sanzione si applica anche al
titolare  di  licenza  che  non  e'  in grado di esibire la stessa al
momento  del  controllo  da  parte  degli  organi  di vigilanza e che
comunque  non  la  presenta  entro  quindici  giorni.  Il titolare di
licenza valida che non e' in regola con i versamenti dovuti, nel caso
non  sia  stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza,
incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;
     c)  da € 300,00 a € 1.800,00 per chi esercita la pesca
professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;
    d) da € 250,00 a € 1.500,00 per chi commercia o detiene
per  vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o
in epoca di divieto nelle acque principali regionali;
    e)  da  €  1.000,00  a € 3.000,00 per chi non ottempera
agli  obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca
a fini scientifici;
    f)  da  €  10.000,00  a  €  60.000,00  per chi esercita
l'attivita'  di  acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'art.
39;
    g)  da  €  2.000,00  a € 6.000,00 per chi non ottempera
agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;
    h)  da  € 200,00 a € 1.200,00 per chi esercita la pesca
sportiva  senza  essere in possesso della relativa licenza ovvero con
licenza  scaduta,  ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta
agli organi competenti entro dieci giorni;
    i)  da  €  150,00  a € 900,00 per chi esercita la pesca
sportiva  in  periodi  o  orari  di divieto o in acque nelle quali la
pesca e' vietata;
    l)  da  €  150,00  a € 900,00 per chi esercita la pesca
sportiva  con  attrezzi,  esche  o  altri mezzi in difformita' con le
norme  vigenti  e con le disposizioni provinciali, anche in relazione
alla  classificazione  delle  acque; se la violazione e' compiuta con
attrezzi  consentiti  per  la  pesca  professionale  si  applicano le
sanzioni previste alla lettera a);
    m)  da € 50,00 a € 300,00 per chi pesca in acque in cui
e'  previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o
non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;
    n)  da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo detenuto vivo o
morto  sotto  misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca
sportiva;
    o)  da  €  50,00  a  € 300,00 per ogni canna utilizzata
oltre al numero consentito;
    p)  da  €  100,00 a € 600,00 per chi non ottempera alle
disposizioni di cui all'art. 36, comma 5;
    q)  da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo detenuto vivo o
morto,  pescato  al  di  sopra del numero consentito con gli attrezzi
consentiti per la pesca sportiva;
    r)  da  € 100,00 a € 900,00 per ogni esemplare detenuto
vivo  o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli
attrezzi consentiti per la pesca sportiva;
    s)  da  €  200,00  a € 1.200,00 per ogni esemplare vivo
asportato dai laghetti di pesca;
    t)  da  €  500,00  a  € 3.000,00 per chi immette pesci,
anfibi  e  crostacei  nelle acque regionali senza l'autorizzazione di
cui all'art. 21;
    u)  da  €  1.000,00  a € 6.000,00 per chi non ottempera
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  22,  per  chi  a  valle di una
derivazione  o  attingimento  di qualsivoglia natura, non rispetta le
disposizioni  in merito alla portata minima vitale di cui all'art. 26
comma  2,  per  chi  viola  i divieti previsti dall'art. 15, comma 3,
lettere c) e d);
    v)  da  €  2.000,00 a € 12.000,00 per chi non ottempera
alle  disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui
all'art. 23, comma 1;
    w)  da € 200,00 a € 2.000,00 per chi non ottempera alle
prescrizioni di cui all'art. 26, comma 1;
    x)   da   €  200,00  a  €  1.200,00  per  chi  effettua
attingimenti idrici senza licenza annuale;
    z)  da  € 150,00 a € 900,00 per ogni natante utilizzato
in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;
    aa)  da € 2.000,00 ad € 12.000,00 per chi cagiona danno
alla  fauna  ittica  attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze
nocive, fermo restando quanto previsto all'art. 49;
    bb)  da  €  200,00  a  €  1.200,00  per  chi  viola  le
disposizioni di cui all'art. 27, comma 5;
    cc) da € 150,00 a € 900,00 per le violazioni ai divieti
di cui all'art. 45, comma 1, lettera q);
    dd)  da  €  20,00 ad € 200,00 per chi non riconsegna il
tesserino di pesca di cui all'arti. 35;
    ee)  da  €  1.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera
agli obblighi di cui all'art. 42, comma 3;
    ff)  da € 200,00 a € 2.000,00 per ogni altra violazione
agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e
dalle disposizioni provinciali in materia.
   2. L'entita' della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della
gravita' e della eventuale reiterazione della violazione.
   3.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative sono introitati a
titolo  definitivo  dalla  provincia  competente  per  territorio cui
spetta  la  determinazione  e l'irrogazione della somma, nel rispetto
della   normativa   vigente.   Tali   proventi  sono  utilizzati  per
l'esercizio  delle  funzioni  di gestione ittica e per la tutela e il
ripristino   dell'ecosistema   acquatico  e  rivierasco  nonche'  per
interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.