Art. 46. Sanzioni amministrative 1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'art. 28; b) da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non e' in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non e' in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso; c) da € 300,00 a € 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette; d) da € 250,00 a € 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali; e) da € 1.000,00 a € 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici; f) da € 10.000,00 a € 60.000,00 per chi esercita l'attivita' di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'art. 39; g) da € 2.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39; h) da € 200,00 a € 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni; i) da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca e' vietata; l) da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformita' con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione e' compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a); m) da € 50,00 a € 300,00 per chi pesca in acque in cui e' previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso; n) da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva; o) da € 50,00 a € 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito; p) da € 100,00 a € 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5; q) da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva; r) da € 100,00 a € 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva; s) da € 200,00 a € 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca; t) da € 500,00 a € 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'art. 21; u) da € 1.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 22, per chi a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla portata minima vitale di cui all'art. 26 comma 2, per chi viola i divieti previsti dall'art. 15, comma 3, lettere c) e d); v) da € 2.000,00 a € 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'art. 23, comma 1; w) da € 200,00 a € 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 1; x) da € 200,00 a € 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale; z) da € 150,00 a € 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali; aa) da € 2.000,00 ad € 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'art. 49; bb) da € 200,00 a € 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5; cc) da € 150,00 a € 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'art. 45, comma 1, lettera q); dd) da € 20,00 ad € 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'arti. 35; ee) da € 1.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'art. 42, comma 3; ff) da € 200,00 a € 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia. 2. L'entita' della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravita' e della eventuale reiterazione della violazione. 3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonche' per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.