Art. 46.
 
                             Day hospital
   1.   Le   case  di  cura  private,  nei  limiti  dei  posti  letto
convenzionati, possono erogare forme  di  assistenza  ospedaliera  in
regime  di  degenza  diurna  nei  casi ed in conformita' con il piano
sanitario regionale e con le modalita' stabilite nelle convenzioni.