Art. 46 Dissalatori 1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico interesse l'erogazione dei servizi in favore della collettivita' e' autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le finalita' di cui all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui. 2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e' autorizzata l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'anno 2013 ed un limite di impegno novennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, pari a 9.500 migliaia di euro. 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).