Art. 46 
 
                             Dissalatori 
 
  1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la
disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale
9 gennaio 2013, n. 2, al fine di  garantire  nel  pubblico  interesse
l'erogazione dei servizi in favore della collettivita' e' autorizzata
a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le finalita'  di  cui
all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134,  la  spesa
di 31.162 migliaia di euro annui. 
  2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio
di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa,
Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a
seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto  da  parte  del
dipartimento  regionale  dell'acqua  e  dei  rifiuti  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per  l'anno  2013  ed  un
limite di impegno novennale, a decorrere  dall'esercizio  finanziario
2014, pari a 9.500 migliaia di euro. 
  3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).