Art. 46 
 
                          Controllo annuale 
 
  1. Il controllo annuale e' volto a: 
    a) verificare i risultati di ciascun ente del Servizio  sanitario
regionale e del Servizio sanitario regionale nel suo complesso; 
    b) predisporre gli opportuni interventi correttivi per perseguire
la coerenza tra gli obiettivi assegnati e  le  azioni  intraprese  in
relazione alla pianificazione e programmazione regionale; 
    c) rendere pubblici i risultati della gestione. 
  2. Gli strumenti per il controllo annuale sono in particolare, come
disciplinati dal decreto legislativo 118/2011: 
    a) il bilancio di esercizio degli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale; 
    b) il bilancio del Servizio sanitario regionale consolidato.