Art. 46 Controllo annuale 1. Il controllo annuale e' volto a: a) verificare i risultati di ciascun ente del Servizio sanitario regionale e del Servizio sanitario regionale nel suo complesso; b) predisporre gli opportuni interventi correttivi per perseguire la coerenza tra gli obiettivi assegnati e le azioni intraprese in relazione alla pianificazione e programmazione regionale; c) rendere pubblici i risultati della gestione. 2. Gli strumenti per il controllo annuale sono in particolare, come disciplinati dal decreto legislativo 118/2011: a) il bilancio di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale; b) il bilancio del Servizio sanitario regionale consolidato.