Art. 46 Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 33/2006 1. L'art. 31 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Contributi straordinari della Regione). - 1. La Regione puo' concedere contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano pluriennale di cui all'art. 10 e aventi carattere di eccezionalita'. 2. I criteri e le modalita' di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.».