Art. 46 
 
     Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 33/2006 
 
  1.  L'art.  31  della  legge  regionale  n.  33/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31 (Contributi straordinari della Regione). - 1.  La  Regione
puo' concedere contributi straordinari per finanziare  interventi  di
particolare rilevanza non  inseriti  nel  Piano  pluriennale  di  cui
all'art. 10 e aventi carattere di eccezionalita'. 
  2. I criteri  e  le  modalita'  di  intervento  sono  definiti  con
provvedimento della Giunta regionale.».