Art. 47.
       Trattamento delle fustaie disetanee per piede d'albero
    1. Le fustale disetanee per piede d'albero sono trattate a taglio
saltuario.
    2. Il trattamento a taglio saltuario consiste in tagli periodici,
detti  tagli  di  curazione, con i quali vengono utilizzate le piante
appartenenti  a  tutte le classi diametriche favorendo la varieta' di
composizione e l'insediamento della rinnovazione naturale.
    3.  Il trattamento a taglio saltuario per qualsiasi superficie di
intervento  deve  essere  realizzato  sulla  base  di  un progetto di
taglio,  redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione
in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente
competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 52.
    4.  Ad  ogni  taglio di cuirazione non puo' essere asportato piu'
dell'incremento periodico relativo al periodo di curazione.
    5.   Il   periodo   di   curazione,  ovvero  il  numero  di  anni
intercorrente  fra  un  taglio  ed  il  successivo,  non  puo' essere
inferiore a dieci anni.
    6. Durante il periodo di curazione nessun taglio e' ammesso fatta
eccezione per gli interventi di cui all'Art. 19.
    7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti
si  applica  la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e
9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.