Art. 47. Trattamento delle fustaie disetanee per piede d'albero 1. Le fustale disetanee per piede d'albero sono trattate a taglio saltuario. 2. Il trattamento a taglio saltuario consiste in tagli periodici, detti tagli di curazione, con i quali vengono utilizzate le piante appartenenti a tutte le classi diametriche favorendo la varieta' di composizione e l'insediamento della rinnovazione naturale. 3. Il trattamento a taglio saltuario per qualsiasi superficie di intervento deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 4. Ad ogni taglio di cuirazione non puo' essere asportato piu' dell'incremento periodico relativo al periodo di curazione. 5. Il periodo di curazione, ovvero il numero di anni intercorrente fra un taglio ed il successivo, non puo' essere inferiore a dieci anni. 6. Durante il periodo di curazione nessun taglio e' ammesso fatta eccezione per gli interventi di cui all'Art. 19. 7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.