Art. 47. Attivita' di ricovero e cura non convenzionate 1. Qualora le case di cura private convenzionate svolgano attivita' di ricovero e cura al di fuori della convenzione, queste devono riferirsi a specialita' diverse da quelle convenzionate. 2. I costi dei servizi speciali di diagnosi e cura e dei servizi generali, i cui organici devono comunque essere adeguati alle ricettivita' complessiva della casa di cura, in sede di determinazione della diaria giornaliera di degenza sono ripartiti tra attivita' convenzionate e non convenzionate.