Art. 47.
 
            Attivita' di ricovero e cura non convenzionate
   1.   Qualora  le  case  di  cura  private  convenzionate  svolgano
attivita' di ricovero e cura al di fuori  della  convenzione,  queste
devono riferirsi a specialita' diverse da quelle convenzionate.
   2.  I  costi dei servizi speciali di diagnosi e cura e dei servizi
generali,  i  cui  organici  devono  comunque  essere  adeguati  alle
ricettivita'   complessiva   della   casa   di   cura,   in  sede  di
determinazione della diaria giornaliera di degenza sono ripartiti tra
attivita' convenzionate e non convenzionate.