Art. 47 
 
Modifiche  delle  procedure  per  l'attivazione  di   iniziative   di
                     microcredito alle famiglie 
 
  1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell' art. 25 della  legge  regionale  14
maggio 2009, n. 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  "2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di  dare
sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate  dall'art.
1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonche'  alle  imprese
familiari  residenti  nel  territorio  e  contrastare   il   fenomeno
criminale dell'usura. 
  3.  L'Assessore  regionale  per  l'economia  e'  autorizzato   alla
istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS),  avente
natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una  banca  o
ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di  cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto
tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo puo', altresi', essere
alimentato da contributi volontari degli  aderenti  o  di  terzi,  da
donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti  deliberati
dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici
o privati nonche' da  iniziative  derivanti  dall'impiego  dei  fondi
comunitari. 
  4.  All'attuazione  delle  iniziative   sovrintende   un   Comitato
regionale  per  il  microcredito,  istituito   presso   l'Assessorato
regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze  e  del
credito, alla cui nomina provvede  con  proprio  decreto  l'Assessore
regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa
bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni  e
compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per
l'economia o  un  suo  delegato,  con  funzione  di  presidente,  sei
rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti  sociali  (patronati,
centri di assistenza fiscale e  organizzazioni  sindacali)  coinvolti
nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto  di  microcredito  ed  il
segretario, individuato tra il personale del  dipartimento  regionale
delle finanze e  del  credito.  Il  funzionamento  del  Comitato  non
comporta  alcun  onere  a  carico  del  bilancio  della  Regione.   I
componenti del Comitato non  ricevono  alcun  compenso  per  le  loro
attivita'. 
  5. L'Assessore regionale per l'economia e' autorizzato a  stipulare
convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107  del  decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni  e  organismi  non
profit, patronati, centri  di  assistenza  fiscale  e  organizzazioni
sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito  di  cui
al comma 1,  il  cui  schema  tipo  e'  sottoposto  al  parere  della
Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. 
  6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di  7.000
euro per ogni operazione di  microcredito,  restando  demandato  alle
convenzioni di cui al comma 5 di stabilire: 
    a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni; 
    b) le modalita'  di  accesso  al  microcredito  e  le  azioni  di
tutoraggio ed accompagnamento; 
    c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito
avendo riguardo anche al loro reddito; 
    d) i tassi di interesse massimi applicabili; 
    e) l'importo massimo dei prestiti; 
    f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito".