Art. 47 Modifiche delle procedure per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie 1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell' art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono sostituiti dai seguenti: "2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonche' alle imprese familiari residenti nel territorio e contrastare il fenomeno criminale dell'usura. 3. L'Assessore regionale per l'economia e' autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo puo', altresi', essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati nonche' da iniziative derivanti dall'impiego dei fondi comunitari. 4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali (patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali) coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito ed il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attivita'. 5. L'Assessore regionale per l'economia e' autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo e' sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. 6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 7.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire: a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni; b) le modalita' di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento; c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito; d) i tassi di interesse massimi applicabili; e) l'importo massimo dei prestiti; f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito".