Art. 47 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli da 2 a 10,  l'articolo  15,  l'articolo  19,  gli
articoli da 21 a 27, gli articoli da 30 a 37, gli articoli 47  e  48,
della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme  in  materia  di
programmazione,  contabilita'  e  controllo  del  Servizio  sanitario
regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria); 
    b) l'articolo 15 della legge regionale 5 settembre  1995,  n.  37
(Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale
della sanita' ed altre norme in materia sanitaria).