Art. 48. Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi 1. Nelle fustaie disetanee per piccoli gruppi si applica ad ogni singolo gruppo coetaneo il trattamento a tagli successivi o a buche secondo le norme di cui agli articoli 43 e 44. 2. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.