Art. 48.
       Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi
    1.  Nelle fustaie disetanee per piccoli gruppi si applica ad ogni
singolo  gruppo  coetaneo il trattamento a tagli successivi o a buche
secondo le norme di cui agli articoli 43 e 44.
    2. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente
si  applica  la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e
9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.