Art. 48.
 
                       Informazione agli utenti
   1.  Le  case  di  cura  convenzionate  sono  tenute  a  portare  a
conoscenza  degli  utenti,  con  mezzi  idonei,  le  prestazioni,  le
attivita'  e  le  condizioni  di  "comfort" ambientale che comportano
oneri diretti a carico degli utenti stessi.