Art. 48.
                        Professionisti legali
 
   1.  Fermi  restando  gli  inquadramenti  nei profili professionali
previsti dalla normativa vigente,  per  i  dipendenti  dell'ente  che
prestino   attivita'   professionale   legale   per  la  Regione,  al
conseguimento della qualifica di avvocato  e  avvocato  abilitato  al
patrocinio  avanti  le  magistrature  superiori  e'  riconosciuto  un
compenso  pari  all'1%  dello  stipendio  tabellare   base   indicato
nell'art.  28  della  presente  legge  da  aggiungere  al  salario di
anzianita'.
   2.  Al  predetto  personale spettano altresi' i compensi di natura
professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933,  n.  1578,
recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.