Art. 48 Edilizia sovvenzionata e agevolata 1. Per il triennio 2013-2015 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali sotto elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura a fianco di ciascuna legge indicata: a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 742802): - 37.413 migliaia di euro per l'anno 2013, 34.513 migliaia di euro per l'anno 2014 e 33.313 migliaia di euro per l'anno 2015; b) art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673307): - 2.669 migliaia di euro per l'anno 2013, 2.490 migliaia di euro per l'anno 2014 e 2.317 migliaia di euro per l'anno 2015; c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 672401): - 12.478 migliaia di euro per l'anno 2013; 12.049 migliaia di euro per l'anno 2014 e 11.912 migliaia di euro per l'anno 2015; d) art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673315): - 631 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 2. Le annualita' relative alle sopra indicate leggi regionali sono conseguentemente ridotte di pari importo. 3. Le ulteriori risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge n. 457/1978, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolanti, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, al finanziamento degli interventi di edilizia previsti dalle medesime leggi regionali di cui al comma 1, previa presentazione di nuova istanza corredata dalla documentazione probante l'immediato avvio dei cantieri edili nelle aree indicate dall'art. 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro documentale. 4. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita' provvede, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dichiarare la decadenza al 31 dicembre 2013 delle graduatorie e programmazioni esistenti, riferite alle medesime leggi regionali nonche' a disciplinare le modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3, secondo i criteri stabiliti dall'art. 25 della legge n. 457/1978.