Art. 48 
 
                 Edilizia sovvenzionata e agevolata 
 
  1. Per il triennio 2013-2015 gli interventi di edilizia agevolata e
sovvenzionata previsti dalle  leggi  regionali  sotto  elencate  sono
finanziati   a   valere   sulle   risorse   afferenti    all'edilizia
sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5  agosto  1978,  n.
457, che alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  non
risultino programmate mediante atti giuridicamente  vincolati,  nella
misura a fianco di ciascuna legge indicata: 
    a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e
successive  modifiche  ed  integrazioni  (UPB   8.2.2.6.1,   capitolo
742802): 
      - 37.413 migliaia di euro per l'anno 2013, 34.513  migliaia  di
euro per l'anno 2014 e 33.313 migliaia di euro per l'anno 2015; 
    b) art.  1  della  legge  regionale  12  agosto  1980,  n.  86  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  (UPB   8.2.2.6.1,   capitolo
673307): 
      - 2.669 migliaia di euro per l'anno  2013,  2.490  migliaia  di
euro per l'anno 2014 e 2.317 migliaia di euro per l'anno 2015; 
    c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n.  12  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  (UPB   8.2.2.6.1,   capitolo
672401): 
      - 12.478 migliaia di euro per l'anno 2013; 12.049  migliaia  di
euro per l'anno 2014 e 11.912 migliaia di euro per l'anno 2015; 
    d) art. 132 della legge regionale  1  settembre  1993,  n.  25  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  (UPB   8.2.2.6.1,   capitolo
673315): 
      - 631 migliaia di euro per ciascuno degli  anni  2013,  2014  e
2015. 
  2. Le annualita' relative alle sopra indicate leggi regionali  sono
conseguentemente ridotte di pari importo. 
  3. Le ulteriori risorse afferenti  all'edilizia  sia  sovvenzionata
che agevolata originate dalla legge n. 457/1978,  che  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge  non  risultino  programmate
mediante atti giuridicamente vincolanti,  possono  essere  destinate,
compatibilmente con la programmazione di cui all'art. 3  della  legge
regionale 3 gennaio 2012, n. 1, al finanziamento degli interventi  di
edilizia previsti dalle medesime leggi regionali di cui al  comma  1,
previa presentazione di nuova istanza corredata dalla  documentazione
probante l'immediato avvio dei cantieri  edili  nelle  aree  indicate
dall'art. 70 della legge regionale 12 maggio 2010,  n.  11,  in  base
all'ordine cronologico di inoltro documentale. 
  4. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e  della  mobilita'
provvede, con apposito decreto, da emanarsi  entro  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  a  dichiarare  la
decadenza al 31 dicembre  2013  delle  graduatorie  e  programmazioni
esistenti,  riferite  alle  medesime  leggi   regionali   nonche'   a
disciplinare le modalita' di presentazione delle istanze  di  cui  al
comma 3, secondo i criteri stabiliti  dall'art.  25  della  legge  n.
457/1978.